n. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA (Sezione Terz

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 338 del 2018, proposto da: Di Nizio Eugenio s.r.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Luigi Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Flavio Lorusso in Bari, via Nicolo' Putignani, 50;

Contro Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele Bavaro in Bari, via Marchese di Montrone, 106;

Regione Puglia, ASL Bari, Azienda Universitaria Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, IRCCS De Bellis, non costituiti in giudizio;

Nei confronti: Antinia s.r.l., in proprio e nella sua qualita' di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel s.r.l., Laveco s.r.l. e Maio.com s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mariano Alterio in Bari, via Salvatore Matarrese, 6;

Progetto Ecologia di Albano A. &

  1. s.r.l. a socio unico, in persona del A.U.pro tempore, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Medieco Servizi s.r.l. e con la U.GRI di Urso Massimiliano &

  2. s.n. c., rappresentate e difese dall'avvocato Gaetano Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    Eco Eridania s.p.a., Biosud s.r.l., non costituiti in giudizio;

    Per l'annullamento: di tutti i verbali e dei relativi allegati, afferenti la «Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi integrati di Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia», nella parte in cui hanno disposto l'ammissione dell'ATI Antinia s.r.l. - Eco Travel s.r.l. - Maio.com s.r.l. - Laveco e del Raggruppamento Progetto Ecologia di Albano A. &

  3. s.r.l. - U.GRI s.n. c. di Urso Massimiliano &

  4. - Medieco Servizi s.r.l. al Lotto 2 del predetto incanto;

    del verbale n. 1 del 2 novembre 2017, n. 2 del 12 dicembre 2017, n. 3 del 19 gennaio 2018, n. 4 del 31 gennaio 2018, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione dell'ATI Antinia s.r.l. - Eco Travel s.r.l. - Maio.com s.r.l. - Laveco e del Raggruppamento Progetto Ecologia di Albano A. &

  5. s.r.l. U.GRI s.n. c. di Urso Massimiliano &

  6. Medieco Servizi s.r.l. al Lotto 2 del predetto incanto;

    del provvedimento prot. n. 180212008 del 12 febbraio 2018 adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 decreto legislativo n. 50/2016, nella parte in cui ha disposto l'ammissione dell'ATI Antinia s.r.l. - Eco Travel s.r.l. - Maio.com s.r.l. - Laveco e del Raggruppamento Progetto Ecologia di Albano A. &

  7. s.r.l. - U.GRI s.n. c. di Urso Massimiliano &

  8. - Medieco Servizi s.r.l. al Lotto 2 del predetto incanto;

    di ogni atto, attivita' e provvedimento relativo al soccorso istruttorio cui sono state ammesse l'ATI Antinia e l'ATI Progetto Ecologia;

    nonche' di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, consequenziale o connesso;

    di ogni altro verbale anche di gara di estremi e contenuti non conosciuti;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a., di Antinia s.r.l., in proprio e nella sua qualita' di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel s.r.l., Laveco s.r.l. e Maio.com s.r.l., e di Progetto Ecologia di Albano A. &

  9. s.r.l. a socio unico, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Medieco Servizi s.r.l. e con la U.GRI di Urso Massimiliano &

  10. s.n.c.;

    Visti gli articoli 79, comma 1 cod. proc. amm., 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella Camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

    Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue. Fatto 1. - Con bando del 2 agosto 2017 Innovapuglia s.p.a. indiceva «Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi integrati di Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia». L'incanto era articolato in quattro lotti (Lotto 1 ASL Foggia, AOU OO.RR di Foggia, ASL BAT, importo €. 8.212.106,68;

    Lotto 2 ASL Bari, A.O.U.C. Policlinico di Bari, I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, I.R.C.C.S. De Bellis di Castellana Grotte, importo €. 8.987.078,80;

    Lotto 3 ASL Brindisi e ASL Taranto, importo €. 6.821.765,68;

    Lotto 4 ASL Lecce, importo €. 5.232.555,00), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Nel dettaglio, alla procedura hanno concorso: a) la Di Nizio Eugenio s.r.l. (quale impresa singola) per i Lotti 1 e 2;

    b) il raggruppamento tra Eco Travel, Maio.com, Laveco e Antinia per il Lotto 1;

    c) per il Lotto 2 il raggruppamento tra Antinia, Eco Travel, Laveco e Maio.com;

    d) per il Lotto 2 il RTI Progetto Ecologia di Albano A. &

  11. s.r.l. a socio unico - U.GRI s.n. c. di Urso Massimiliano &

  12. - Medieco Servizi s.r.l.;

    e) per i Lotti 3 e 4 il Raggruppamento tra Biosud s.r.l. e Salvaguardia ambientale. Pertanto, al Lotto 2, oggetto del presente contenzioso, partecipavano nel complesso tre soggetti: l'odierna ricorrente Di Nizio Eugenio s.r.l. ed i controinteressati RTI Antinia - Eco Travel - Laveco - Maio.com ed il raggruppamento Progetto Ecologia di Albano A. &

  13. s.r.l. a socio unico - U.GRI s.n.c. di Urso Massimiliano &

  14. - Medieco Servizi s.r.l. In data 12 febbraio 2018 veniva adottato ai sensi dell'art. 29, comma 1 decreto legislativo n. 50/2016 dalla stazione appaltante il censurato provvedimento prot. n. 180212008 contenente le ammissioni alla gara. Non risulta essere intervenuto il provvedimento di aggiudicazione. 2. - La istante Di Nizio Eugenio s.r.l. proponeva ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis cod. proc. amm. (notificato in data 2 marzo 2018), contestando l'ammissione (di cui al provvedimento prot. n. 180212008 del 12 febbraio 2018 adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 decreto legislativo n. 50/2016) rispettivamente del RTI Progetto Ecologia di Albano A. &

  15. s.r.l. a socio unico - U.GRI s.n.c. di Urso Massimiliano &

  16. - Medieco Servizi s.r.l. (censure da pag. 5 e ss. dell'atto introduttivo) e del RTI Antinia - Eco Travel - Laveco - Maio.com (doglianze da pag. 12 e ss. dell'atto introduttivo). Le doglianze avverso le ammissioni dei due raggruppamenti si fondavano su distinte ragioni. Il ricorso introduttivo non era accompagnato da istanza di tutela cautelare. 3. - Si costituivano la stazione appaltante Innovapuglia s.p.a. ed i controinteressati RTI Progetto Ecologia di Albano A. &

  17. s.r.l. a socio unico - U.GRI s.n.c. di Urso Massimiliano &

  18. - Medieco Servizi s.r.l. ed RTI Antinia s.r.l. - Eco Travel s.r.l. - Laveco s.r.l. - Maio.com s.r.1., resistendo al gravame. 4. - Nel corso della Camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018, fissata ai fini della definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 120, comma 6-bis cod. proc. amm., il Collegio indicava - ai sensi dell'art. 73, comma 3 cod. proc. amm. - alla discussione delle parti la questione (sollevata d'ufficio ex articoli 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23, comma 3 legge n. 87/1953) di costituzionalita' dell'art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo cod. proc. amm. (comma aggiunto dall'art. 204, comma l, lettera b), del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50), limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all'onere, gravante sull'impresa partecipante alla gara, di impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l'incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo del comma 2-bis («L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale»), trattandosi di atti privi di immediata lesivita'. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione. Diritto 1. - Questo Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo cod. proc. amm. (comma aggiunto dall'art. 204, comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 50/2016), limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, recepita con legge n. 848/1955, nella parte in cui pone l'onere di immediata impugnazione delle ammissioni alle gare pubbliche, pena altrimenti l'incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo del comma 2-bis («L'omessa impugnazione preclude la facolta' di far valere l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale»), assuma rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione della presente causa e sia non manifestamente infondata, per le ragioni...

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