n. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO (Sezione Seconda) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3166 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: ANAFE - Associazione nazionale produttori fumo elettronico, soc. Flavourart S.r.l., soc. Dyprintech S.r.l., soc. Arbi group S.r.l. in liquidazione volontaria, soc. Smart evolution trading S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Fabio Francario, Dario De Blasi, con domicilio eletto presso Fabio Francario in Roma, Piazza Paganica, 13;

contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;

e con l'intervento di ad adiuvandum: Vaporart S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gava, con domicilio eletto presso Alberto Gava in Roma, Via S. Maria in Via, 12;

ad opponendum: - Philip Morris Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G. Cesare Rizza, Marco Zotta, con domicilio eletto presso Giulio Cesare Rizza in Roma, Piazza di Spagna, 15;

per l'annullamento della determinazione dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 0006615 del 20 gennaio 2015 recante «Determinazione dell'aliquota di imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni»;

- di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con specifico riferimento: - agli allegati 1 e 2 della determinazione del 20 gennaio 2015;

- alla determinazione dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 0104859 del 24 dicembre 2014 avente ad oggetto le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette;

- agli esiti e ai verbali inerenti le procedure di equivalenza ai fini della determinazione dell'imposta;

- alla circolare AAMS prot. n. 104883 del 24 dicembre 2014 inerente il regime dei prodotti liquidi da inalazione;

al decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 inerente i prodotti da inalazione senza combustione che assoggetta al regime impositivo di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 anche prodotti da inalazione costituiti da liquidi non contenenti nicotina;

e per ottenere la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale all'art. 62-quater, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 per violazione degli articoli 3, 35, 41, 53 e 97 della Costituzione;

la rimessione alla Corte di giustizia della questione di compatibilita' con i principi di diritto europeo dell'art. 62-quater, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, nella parte in cui assoggetta ad imposta anche i prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina;

e con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento della nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 65527 R.U. del 23 giugno 2015, avente ad oggetto «Quesito» Applicazione dell'imposta di consumo di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n 504 e successive modificazioni»;

della relazione del 25 maggio 2015;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum spiegato dalla societa' Vaporart S.r.l.;

Visto l'atto di intervento ad opponendum spiegato dalla Philip Morris Italia S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2015 il consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Le odierne ricorrenti rappresentano, quanto a legittimazione ad agire, di essere l'una un'associazione rappresentativa degli interessi delle aziende operanti in Italia nella produzione e distribuzione di sigarette elettroniche ed aromi, e le altre operatori economici che svolgono la propria attivita' nel settore della produzione e commercializzazione di vaporizzatori di liquidi aromatici e non, della loro componentistica, di prodotti strumentali ed accessori all'uso di vaporizzatori. Illustrate la caratteristiche del c.d. fumo elettronico, consistente nell'inalazione di vapore di soluzioni contenenti o meno nicotina, prodotto da appositi vaporizzatori con batteria ricaricabile, rappresenta parte ricorrente che tale settore - e segnatamente, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo - e' stato inizialmente assoggettato ad imposta di consumo nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico per effetto del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013 - convertito in legge con legge n. 99 del 2013 - che ha inserito l'art. 62-quater nel corpo del decreto legislativo n. 504 del 1995. La disposizione cosi' recata dall'art. 62-quater, coinvolta nei giudizi di impugnazione proposti avverso i relativi atti applicativi, e stata sottoposta al vaglio di legittimita' costituzionale con ordinanze di questa Sezione n. 4510 e n. 4511 del 2014. In pendenza del giudizio di costituzionalita' della norma e' stata introdotta, nell'ambito della delega fiscale, una nuova disciplina impositiva del settore del fumo elettronico, attraverso l'inserimento, per effetto del decreto legislativo n. 188 del 2014, del comma 1-bis all'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995. Prevede tale disposizione che: «I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.». Viene in tal modo introdotta un'imposta sul fumo elettronico il cui importo e' determinato sulla base di un criterio di equivalenza di consumo tra le sigarette tradizionali e i liquidi da inalazione senza combustione, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione delle procedure tecniche per la determinazione di tale equivalenza. In attuazione di tale disposizione, con determinazione del 24 dicembre 2014 - gravata con il ricorso in esame - l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha quindi definito le procedure tecniche per la determinazione dell'equivalenza di consumo convenzionale tra le sigarette e i liquidi in questione. In particolare, viene ivi stabilito, all'art. 2, che ai fini del calcolo del tempo medio di consumo dei prodotti di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono sottoposte ad aspirazione, secondo i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012 - ovvero attraverso una smoking machine settata secondo un protocollo standardizzato - cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche piu' vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione. Vengono, quindi, dettate le regole per il calcolo del tempo medio di consumo delle sigarette tradizionali basate sul numero delle aspirazioni effettuate per il consumo delle sigarette, sulla durata delle aspirazioni, sulla lunghezza delle sigarette consumate durante la fase di aspirazione, individuando il tempo medio di consumo delle sigarette nella somma dei tempi di consumo di ciascuna sigaretta. Con riferimento, invece, alla determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti da inalazione senza combustione, la gravata determinazione prevede la sottoposizione ad aspirazione di 7 unita' di prodotto contenenti nicotina in diverse gradazioni e di 3 unita' di prodotto non contenenti nicotina mediante 3 dispositivi con potenza pari, rispettivamente, a 10, 20 e 30 watt stabilendo la corrispondenza tra il...

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