n. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 febbraio 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente;

Contro Regione autonoma Sardegna, in persona del Presidente attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 1, 4, 6, 8, commi 1 e 2, della legge regionale 11 dicembre 2017 n. 25;

avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008 n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)», pubblicata nel BURAS n. 59 del 14 dicembre 2017. Il Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna ha approvato ed emanato in data 11 dicembre 2017 la legge n. 25 che, modificando ed integrando due leggi regionali precedenti (la legge n. 4/2015 e la legge n. 10/2008) contiene importanti norme di riforma dell'organizzazione del servizio idrico integrato nella regione stessa. Come noto, il tema della competenza legislativa delle Regioni speciali con riferimento al Servizio idrico integrato e' stato, oggetto, negli ultimi anni, di piu' di una pronuncia da parte del giudice costituzionale. In particolare, da ultimo, la sentenza 4 maggio 2017 n. 93 ha analizzato lo stato del riparto delle competenze legislative in materia di gestione del servizio idrico integrato, attraverso una puntuale disamina delle disposizioni statutarie di alcune Regioni a Statuto speciale. La Corte ha cosi' ricondotto la gestione del Servizio idrico integrato alla potesta' legislativa esclusiva regionale nelle sole ipotesi (Provincia autonoma di Trento;

Regione Valle d'Aosta) in cui le clausole statutarie espressamente depongano, sia pur con formule letterali diverse, in questo senso. Al contrario, nel caso ad esempio della Regione Sicilia (v. l'art. 3 lettere i) ed o) del relativo Statuto), laddove le disposizioni statutarie riconducano il servizio idrico integrato a materie oggetto di competenza legislativa concorrente (ad esempio «igiene e sanita'» o «assunzione di pubblici servizi»), la potesta' legislativa esclusiva non e' stata ritenuta sussistente. La Corte costituzionale, poi, facendo leva sulla clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha concluso nel senso dell'esistenza comunque di una competenza residuale ex art. 117, quarto comma della Costituzione (in materia di «servizi pubblici locali») naturalmente nel rispetto dei limiti, inerenti la «tutela della concorrenza» e la «tutela dell'ambiente» che invece restano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Regione Sardegna si trova nella medesima condizione statutaria della Regione Sicilia, in quanto nel suo Statuto (art. 4) le materie «assunzione di pubblici servizi» ed «igiene e sanita' pubblica» - cui la giurisprudenza costituzionale riconduce i prevalenti caratteri della gestione del Servizio idrico integrato - appartengono alla competenza legislativa concorrente nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. Sono invece decisamente marginali e recessive, ai fini dell'inquadramento nel rispettivo ambito del Servizio idrico integrato, le materie delle «acque minerali e termali» e dell'«esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche», che invece darebbero luogo a competenza regionale esclusiva (art. 3 dello Statuto), mentre nulla o quasi nulla vi ha a che fare la materia dei «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione», peraltro estremamente generica nella sua definizione. Pertanto, si deve dedurre che, come la Sicilia, anche la Regione Sardegna non dispone di competenza legislativa esclusiva in tema di Servizio idrico integrato;

puo' vantare competenza concorrente, o tutt'al piu' residuale in base all'art. 117, quarto comma, della Costituzione nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, tuttavia nel necessario rispetto della potesta' esclusiva dello Stato per gli aspetti della disciplina normativa che riguardano profili ambientali o della concorrenza. Dalle considerazioni che precedono deriva, secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri ricorrente, l'illegittimita' costituzionale delle norme denunziate in rubrica per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, della legge regionale 11 dicembre 2017 n. 25 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere e) e s) della Costituzione, in riferimento agli articoli 149 e 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. La legge regionale n. 4/2015, istitutiva dell'ente di Governo dell'ambito della Sardegna in attuazione della legge statale di cui al decreto legislativo n. 152/2006, all'art. 2 individua le funzioni di detto ente prevedendo che su di esso la Regione eserciti il controllo analogo e che nei rapporti tra ente e soggetto gestore sia assicurato il piu' completo esercizio dell'attivita' di controllo. La nuova norma regionale aggiunge in fine il comma 3-bis che cosi' testualmente recita: «In considerazione del permanere del principio di affidamento della gestione del servizio idrico a societa' interamente pubbliche si assicura che l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite». Innanzitutto, e' errato ed illegittimo il presupposto da cui parte il legislatore regionale, per cui l'affidamento della gestione del servizio idrico a societa' interamente pubbliche sarebbe un principio permanente nell'ordinamento regionale, come unica modalita' in grado di garantire che «l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico generale». Siffatta affermazione viola le regole fondamentali della concorrenza come affermate in primo luogo dal diritto europeo (comunicazione Commissione dell'11 settembre 1996;

comunicazione Commissione del 19 gennaio 2001;

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