n. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2012 -

IL TRIBUNALE Esaminati gli atti dei procedimenti iscritti ai nn. 594, 608 e 609/2011 RGL, osserva. Le tre cause qui riunite riguardano il controverso diritto delle cinque ricorrenti alla conservazione del rapporto part-time che le Pubbliche Amministrazioni qui convenute (Ministero di giustizia e Comune di Forli') hanno sottoposto a rivalutazione in forza dell'art. 16 legge n. 183/2010, a tenore del quale «in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale gia' adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008». In tutti e cinque i casi sottoposti a giudizio, le ricorrenti hanno ricevuto comunicazioni dai rispettivi enti datori di lavoro (Ministero di giustizia per Balestri, Facciani, Giapponesi e Versari e il Comune di Forli' per Nannini) che i rispettivi rapporti di lavoro erano stati sottoposti a revisione ai sensi del citato art. 16 ed alcuni (quelli di Balestri, Facciani, Giapponesi e Versari), erano stati «ricostituiti a tempo pieno», altro (quello di Nannini) era stato trasformato da tempo parziale orizzontale con prestazione lavorativa al 50% in tempo parziale orizzontale con prestazione lavorativa al 66,67%. Della legittimita' costituzionale della norma applicata dalle Pubbliche Amministrazioni convenute dubitano le ricorrenti. La questione e' rilevante, ai fini di giudizio, poiche' concerne precisamente il «titolo» in forza del quale gli enti hanno agito: laddove la norma fosse ritenuta costituzionalmente illegittima, infatti, essa non potrebbe incidere sulla regolamentazione del rapporto, come invece pretendono il Ministero ed il Comune resistenti;

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (ovvero la sua modifica in senso comunque accrescitivo dell'entita' della prestazione lavorativa) e' avvenuta, infatti, contro il volere delle ricorrenti e precisamente in forza della disposizione sopra ricordata e la valutazione di legittimita' della pretesa datoriale presuppone necessariamente la validita' della norma dalla medesima...

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