n. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 giugno 2018 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sesta sezione penale Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2018, presenti il pubblico ministero e il difensore dell'imputata, che la rappresenta ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3 del codice di procedura penale, il giudice dott. Modestino Villani ha dato lettura della seguente ordinanza. M. V. nell'odierno processo e' imputata del delitto di cui all'art. 590-bis, c. 1, 5 numeri 2 e 7 del codice penale perche', alla guida dell'autovettura targata ... per negligenza, imprudenza, imperizia e violando le norme in materia di circolazione stradale, in particolare, non rispettando l'indicazione luminosa del semaforo proiettante luce rossa, investiva il pedone P. B. M. che stava impegnando l'attraversamento pedonale, procurando a quest'ultima lesioni personali (fratture maxillo-facciali, trauma cranico, frattura scapola) giudicate guaribili in giorni 60 s.c., con il concorso di colpa del pedone che a propria volta attraversava con luce semaforica rossa. In Moncalieri (TO) in data 22 aprile 2016. La difesa dell'imputata ha in via preliminare richiesto che il giudice rimettesse le parti dinanzi alla Corte costituzionale dubitando della legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 222, comma 2 e comma 3-ter e dell'art. 224, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 nonche' dell'art. 590-bis del codice penale, norme che impongono in caso di condanna la revoca della patente non consentendo alcuna valutazione discrezionale o potere del giudice di modulare la sanzione alla gravita' del fatto. Con nota integrativa del 7 maggio 2018 la difesa dell'imputata ha anche dubitato della costituzionalita' dell'art. 590-quater del codice penale nella parte in cui non consente un giudizio di equivalenza o di prevalenza dell'attenuante del concorso di colpa della persona offesa rispetto alle aggravanti dell'art. 590-bis del codice penale. Ad avviso di questo giudice le questioni sollevate dalla difesa dell'imputata sono non manifestamente infondate e rilevanti, nei limiti di cui si dira' in prosieguo di motivazione. Elementi di fatto Dalla formulazione del capo d'imputazione emerge che all'imputata e' contestata la nuova fattispecie autonoma di reato prevista dall'art. 590-bis per aver causato, con le modalita' di condotta sopra descritte, lesioni gravi alla persona offesa: con l'aggravante di aver commesso il fatto non rispettando l'indicazione luminosa del semaforo proiettante luce rossa e con l'attenuante del concorso di colpa del pedone che a propria volta attraversava con semaforo rosso. La rilevanza delle questioni In caso di condanna dell'imputata questo giudice sarebbe chiamato in primo luogo a valutare il rapporto tra le attenuanti e le aggravanti contestate non potendo, in forza del disposto dell'art. 590-quater del codice penale, emettere un giudizio di equivalenza o di prevalenza dell'attenuante del concorso di colpa, ancorche' sulla applicabilita' della suddetta attenuante non possano esservi dubbi essendo indicata gia' nel capo d'imputazione. Non potendo questo giudice attribuire all'imputato un grado di colpa maggiore di quello contenuto nel capo d'imputazione, necessariamente infatti dovra' tener conto del concorso della persona offesa che ha attraversato la strada allorquando il semaforo le indicava l'obbligo di fermarsi. L'applicazione dell'attenuante rende rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater del codice penale che impedisce di ritenere l'attenuante di cui sopra equivalente o prevalente rispetto all'aggravante - contestata nel capo d'imputazione - di avere l'imputata, alla guida della propria autovettura, attraversato anch'essa l'incrocio con semaforo proiettante luce rossa. Di conseguenza questo giudice potrebbe ridurre la pena per l'attenuante del concorso di colpa esclusivamente fino alla meta' della pena prevista per il delitto aggravato ai sensi del comma 5, n. 2 dell'art. 590-bis del codice penale (pena prevista: da un anno e sei mesi a tre anni) e dunque fino al minimo di mesi nove di reclusione. Se invece fosse possibile il bilanciamento, in caso di ritenuta equivalenza delle circostanze la pena minima potrebbe essere quella di mesi tre di reclusione e per l'ipotesi di prevalenza dell'attenuante la pena minima potrebbe essere quella di mesi uno e giorni quindici di reclusione. In caso di condanna dell'imputata questo giudice dovrebbe poi applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 222 del codice della strada e in particolare dovrebbe disporre la revoca della patente, mentre in...

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