n. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA (Sezione Terz

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 823 del 2014, proposto da: Marco Del Medico, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi nel cui studio in Firenze, via Masaccio 172 e' elettivamente domiciliato;

    contro Comune di Firenze, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Antonella Pisapia, Annalisa Minucci, Francesca De Santis, domiciliato in Firenze presso l'Ufficio legale in Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

    per l'annullamento - dell'ordinanza n. 130/2014 del 28.2.2014, notificata in data 8 marzo 2014, con la quale e' stata dichiarata l'inefficacia della D.I.A./S.C.I.A. n. 6319/2012 presentata dal ricorrente, con contestuale ordine di rimessa in pristino ex art. 135, comma 2, L.R.T. n. 1/2005;

    - di tutti i provvedimenti comunque connessi, anche se incogniti, compresi gli atti istruttori e la comunicazione di avviso del procedimento prot. n. 28116 del 25.6.2013. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze in Persona del Sindaco P.T.;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2015 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori A. Cecchi e A. Pisapia;

    1. Il ricorrente, proprietario di una unita' immobiliare ad uso civile abitazione ricadente in zona urbanisticamente classificata come agricola nel comune di Firenze, intendendo avvalersi dei benefici dalla normativa regionale sul cd. "piano casa" (L.R. 08 maggio 2009 n. 24), ha presentato in data 10 settembre 2012 una SCIA finalizzata alla realizzazione di un ampliamento della predetta abitazione mediante chiusura di un preesistente loggiato. Successivamente alla presentazione della segnalazione nessuna comunicazione ostativa e' pervenuta da parte del Comune di Firenze;

    sicche' i lavori sono stati eseguiti e ne e' stata comunicata l'ultimazione in data 25 febbraio 2013. Con nota del 25 giugno 2013 il Comune di Firenze ha comunicato l'avvio di un procedimento di accertamento edilizio ai sensi dell'art. 84 bis della L.R. 1/2005 in quanto l'ampliamento non rientrerebbe fra quelli consentiti dalla L.R. 24 del 2009. In particolare, poiche' l'intera superficie della abitazione del Sig. Del Medico sarebbe stata originariamente legittimata mediante condono edilizio, la stessa, giusto il disposto dell'art. 5 comma 4 della citata L.R. 24/09, non sarebbe ammessa a beneficiare degli incrementi straordinari previsti dalla normativa regionale sul "piano casa". Con successivo provvedimento in data 28 febbraio 2014 il Responsabile della direzione urbanistica del Comune di Firenze dichiarava inefficace la s.c.i.a. n. 6319/2012 ed ordinava al ricorrente ai sensi dell'art. 135 comma 2 della L.R. 1/05 la rimessione in pristino mediante rimozione del tamponamento della loggia. Avverso tale atto l'interessato ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale amministrativo affermando con il terzo e quarto motivo che l'ampliamento realizzato rientrerebbe fra quelli ammessi dall'art. 5 della L.R. 24/2009 e, comunque sarebbe conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici del comune di Firenze. Entrambi i motivi sono stati dichiarati infondati con sentenza parziale emessa in Camera di consiglio contestualmente alla presente ordinanza. Con il primo motivo di ricorso il Sig. Del Medico afferma che l'art. 84 bis della legge regionale toscana 3 gennaio 2005 n. 1 nella parte in cui consente alle amministrazioni comunali di adottare provvedimenti inibitori e sanzionatori anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a. in tutti i casi in cui venga riscontrata una difformita' dell'intervento dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio o dei regolamenti edilizi, non sarebbe conforme ai principi fondamentali previsti in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' dalla legge dello Stato in base ai quali, dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a. le amministrazioni potrebbero esercitare i propri poteri sanzionatoti solo in presenza di un pericolo per gli interessi "sensibili" di cui al comma 4° dell'art. 19 della L. 241 del 1990 o nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attivita' sia basata su dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' false o mendaci. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 19 comma 3 della L. 241/90 in quanto con il provvedimento impugnato l'amministrazione avrebbe dichiarato inefficace la s.c.i.a. presentata in data 10 settembre 2012 senza dar conto nella motivazione dei presupposti previsti dall'art. 21 nonies della predetta legge per l'esercizio del potere di autotutela. 2. Ritiene il Collegio che la questione di costituzionalita' posta con il secondo motivo di ricorso non sia manifestamente infondata. Ritiene altresi' il Collegio, per le ragioni che appresso verranno specificate, che la decisione sul secondo motivo di ricorso sia subordinata al giudizio relativo alla legittimita' costituzionale dell'art. 84 bis della L.R. 1/2005. 3. Premesso che l'art. 84 bis della L.R, 1/2005 e' stato introdotto dall'art. 22 della L.R. 5 agosto 2011, n. 40, occorre muovere dalla ricostruzione di quale fosse il quadro normativo nazionale alla data di entrata in vigore della predetta. legge regionale. In proposito va ricordato che l'art. 19 della L. 241 del 1990 e' stato integralmente riscritto dal comma 4 bis dell'art. 49 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha sostituito l'istituto della dichiarazione di inizio attivita' con quello della segnalazione certificata di inizio attivita'. Per quanto qui interessa il testo dell'art. 19 introdotto dalla predetta norma prevede che la segnalazione debba essere corredata: a) da dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorieta') attestanti la sussistenza dei fatti stati e delle qualita' personali "autocertificabili" ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000;

  2. dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati "relative alla sussistenza dei requisiti e...

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