n. 137 ORDINANZA 12 aprile - 12 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Ferrara nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza del 10 dicembre 2015, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Ferrara, con ordinanza del 10 dicembre 2015 (r.o. n. 98 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione»;

che nei confronti dell'imputato e' stato emesso, in data 18 gennaio 2015, un decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 186, commi 2, lettera b), 2-bis e 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e che l'imputato ha proposto opposizione, con atto del 3 febbraio 2015, senza chiedere riti alternativi o la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che nell'udienza del 10 dicembre 2015 l'imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche', trattandosi di un giudizio conseguente all'opposizione a un decreto penale di condanna, avrebbe dovuto essere presentata con l'atto di opposizione;

che pero', se la questione di legittimita' costituzionale sollevata fosse accolta, l'imputato sarebbe rimesso in termini per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova;

che, esclusa la possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente conforme, il giudice rimettente ritiene che l'omessa previsione da parte del legislatore di uno specifico avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che rappresenti all'imputato la facolta' di presentare, a pena di decadenza, l'istanza di messa alla prova unitamente all'opposizione al decreto contrasterebbe «con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, e in particolare, con il canone di...

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