n. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 aprile 2018 -

IL TRIBUNALE DI ROMA 2ª Sezione Lavoro nella persona del giudice Alessandro Nunziata, all'esito della Camera di consiglio del 12 aprile 2018, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in I grado iscritta al n. 4942-17 RGAC, vertente tra Capilli Amelia, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Manfroni, ricorrente e Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli. Ritenuto in fatto Capilli Amelia, ex dipendente del Ministero della giustizia in pensione per anzianita' dal 1° settembre 2016, lamenta l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, decreto-legge n. 79 del 1997, convertito in legge n. 140 del 1997, e successive modificazioni e dell'art. 12, comma 7 decreto-legge n. 98 del 2010, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni in quanto in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione. Chiede pertanto il riconoscimento del suo diritto ad ottenere il pagamento del dovuto senza dilazione e/o rateizzazioni previste dalla normativa, cosi' come previsto dalla legge n. 1032 del 1973, e, comunque con riconoscimento degli interessi legali dal dovuto al saldo, e la condanna dell'Inps al pagamento della somma dovuta a titolo di indennita' di buonuscita in ragione di quanto spettante per gli anni di servizio riconosciuti ed effettivamente prestati alle dipendenze della P.A. e delle retribuzioni percepite, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo, con ogni previa conseguenza di legge a cio' strumentale;

il tutto previa disapplicazione e/o annullamento di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti ovvero comunque altrimenti connessi. Si e' costituito l'Inps che ha dedotto la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata ed ha chiesto il rigetto della domanda nel merito. Ritenuto in diritto Il trattamento di fine servizio (TFS) e' il sistema di calcolo della liquidazione di fine rapporto applicato ai dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001 ed ha la denominazione di indennita' di buonuscita (IBU, regolata dal D.P.R. n. 1032/1973) per i dipendenti statali civili e militari gia' iscritti all'ENPAS e di indennita' prestazione di fine servizio (IPS, regolata dalla legge n. 152/1968) per i dipendenti degli enti locali e del SSN gia' iscritti all'INADEL. La base contributiva e' costituita dal 80% dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo. In sintesi, l'indennita' lorda e' calcolata sul 80% dello stipendio mensile percepito nell'ultimo giorno di' servizio (comprensivo di 13ª mensilita') moltiplicato per gli anni di servizio. La contribuzione e' pari al 9,60%, di cui 2,50% a carico del lavoratore. Per i dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti dal 1° gennaio 2001 o prima di tale data che hanno optato per il tfr o a tempo determinato con contratto in essere al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente e per i dipendenti privati la liquidazione e' denominata trattamento di fine rapporto (TFR). Tuttavia, mentre per i dipendenti privati il calcolo e' regolato dall'art. 2120 cc, per i dipendenti pubblici e' regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, che recepisce la disciplina dell'accordo del 29 luglio 1999. Quest'ultima disciplina segue sostanzialmente le regole del TFR dei dipendenti privati, come stabilite dall'art. 2120 cc, in merito al calcolo dei periodi (i servizi frazionati sono considerati a mese con arrotondamento superiore dei 15 giorni di servizio) e della prestazione (pari alla retribuzione anno per anno maturata divisa 13,5 e rivalutata dell'1,5% fisso e del 75% dell'indice ISTAT di rivalutazione). Il TFR ha carattere di retribuzione differita;

il TFS ha carattere sia di retribuzione...

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