n. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2017 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5869 del 2016, proposto da: Ditta Fai di Ferroni Ivano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Ciervo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza, n. 53;

Contro Provincia di Ferrara, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sarah Pantanali, con cui e' elettivamente domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I, n. 278/2016, resa tra le parti, concernente la revoca dell'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Antonello Ciervo e, in sostituzione dell'avv. Pantanali, Guido Fiorentino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. Fatto 1. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, con la sentenza 3 marzo 2016, n. 278, ha respinto il ricorso proposto dalla F.A.I., impresa individuale di Ferroni Ivano, per l'annullamento dell'atto n. 566 del 5 febbraio 2015, con il quale la Provincia di Ferrara aveva disposto la revoca della sua iscrizione e la cancellazione dall'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi della Provincia, essendo emersi in danno del titolare quattro decreti penali di condanna per omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e conseguenti perdita dei requisiti di onorabilita' (ex artt. 4 e 5, comma 2, del decreto legislativo n. 395 del 2000). Il Tribunale amministrativo regionale ha in sintesi rilevato che: la fattispecie di cui all'art. 5 decreto legislativo n. 395 del 2000 costituisce un'ipotesi di sanzione amministrativa conseguente al verificarsi di determinati presupposti, tra cui quella di cui alla lettera g) del comma 2, secondo cui cessa di sussistere il requisito dell'onorabilita' in capo alla persona che «...abbia subito, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale e assistenziale»;

le decisioni assunte dal giudice penale, ancorche' con decreto penale, costituiscono condanne penali a tutti gli effetti e sono del tutto equiparabili alle condanne pronunciate con sentenza;

l'ipotizzata sopravvenuta inefficacia della norma citata per effetto della ritenuta immediata applicabilita' di quanto prevede il regolamento CE n. 1071 del 2009, che ha sostituito la precedente direttiva 98/76/CE, recepita in Italia dall'art. 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, non sussiste, posto che la disciplina contenuta nel citato regolamento e' del tutto in linea rispetto a quella applicata nella specie, poiche' anche nel regolamento il requisito della «perdita di onorabilita'» e' integrato dalle condanne penali (oltre ad altre sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore), anche nell'ambito delle violazioni delle condizioni di retribuzione e di lavoro della professione»;

le condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore...

relative a «... condizioni di retribuzione e di lavoro della professione»...

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