n. 136 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2015 -

TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima Penale Il giudice, sulle questioni sollevate dalla difesa, ha pronunciato la seguente ordinanza: 1. L'imputato B.F.M. e' stato rinviato a giudizio, davanti al Tribunale Monocratico di Bologna, per rispondere del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 perche' quale legale rappresentante della Societa' «Obiettivo Energia S.r.l.» non versava l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale 2008 per un importo superiore alla soglia prevista dal presente articolo per ciascun periodo di imposta, ossia per complessivi €

378.180,71 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. Nel corso del procedimento e' stato sentito il funzionario dell'Agenzia delle entrate, il quale ha riferito degli accertamenti fatti e della iscrizione a ruolo del debito tributario contestato in via amministrativa e ha confermato che, al momento del processo, l'imputato aveva gia' provveduto al pagamento rateale dell'imposta, delle sanzioni pari al 30% e degli interessi, non residuando piu' alcun debito residuo nei confronti di Equitalia. Dalla documentazione in atti e' emerso, inoltre, che l'Agenzia delle entrate, considerata l'entita' delle somme in questione, ha provveduto alla segnalazione alla competente Procura della Repubblica per il reato di cui all'art.10-ter d.lgs. n. 74/2000 da cui e' scaturito il procedimento penale in epigrafe. La difesa dell'imputato ha prodotto la documentazione attestante il debito con l'Agenzia delle entrate (comprensivo di capitale, interessi e sanzione), la rateizzazione della somma di 450.797,20 (comprensiva dell'importo di 378.180,71 e di un ulteriore importo) con la concessionaria Equitalia a seguito dell'iscrizione a ruolo della cartella e le quietanze di pagamento da parte della societa' della somma sopra indicata. Il difensore ha altresi' depositato una memoria difensiva contenente istanza per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E. avente ad oggetto l'art.10-ter d.lgs. n. 74/2000 e, in alternativa, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 in via principale e dell'art. 649 c.p.p. in via subordinata, per violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 4 del prot. n. 7 della CEDU. In particolare: a) in via principale: la questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui non prevede che l'irrogazione di una sanzione definitiva ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ad un soggetto per l'omesso versamento dell'I.V.A. determini l'improcedibilita', per violazione del ne bis in idem, del successivo procedimento penale per i medesimi fatti (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) e nei confronti dello stesso soggetto;

  1. in via subordinata: la questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'applicabilita' di un divieto di un secondo giudizio al caso in cui all'imputato sia gia' stata comminata, per medesimo fatto nell'ambito di un procedimento amministrativo una sanzione alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione EDU. In punto di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, Osserva 2. Quanto alla questione sollevata in via principale, occorre premettere che viene qui in rilievo il particolare rapporto intercorrente, in materia di reati tributari, tra procedimento penale e procedimento tributario. L'art. 20 del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce che il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. Tale norma, disponendo il superamento della pregiudiziale tributaria, sancisce principio del doppio binario e l'autonomia tra il procedimento amministrativo e quello penale, in quanto il primo non puo' essere sospeso per la pendenza del secondo e viceversa. Viene poi in rilievo il rapporto intercorrente tra il procedimento penale ed il pagamento del debito tributario relativo ai fatti costituivi dei medesimi delitti. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000, l'estinzione mediante pagamento, avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, determina la diminuzione della pena fino ad un terzo. La norma precisa al comma 2, che, a tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'art. 19, comma 1. Quest'ultima norma sancisce il principio di specialita', stabilendo che quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. Alla luce di una lettura convenzionalmente orientata, come si osservera' nel prosieguo, deve evidenziarsi, nonostante il tenore letterale della legge, la natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, sicche' il doppio binario penale-amministrativo previsto dal legislatore in materia tributaria comporta una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Orbene, una volta acclarato che la sanzione amministrativa irrogata in caso di omesso versamento dell'IVA assuma natura afflittivo-penale, risulta evidente che l'intero impianto normativo del d.lgs. n. 74/2000 si pone in contrasto con il principio convenzionale del ne bis in idem e, in particolare, si appalesano incostituzionali le disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 dello stesso decreto, posto che tali norme presuppongono la prosecuzione del procedimento amministrativo di accertamento o del processo tributario - culminanti nell'applicazione di una sanzione avente carattere afflittivo-penale - nonostante la pendenza o la definizione del processo penale per lo stesso fatto. Tuttavia, tali questioni non assumerebbero rilevanza nel presente giudizio, perche' entrambe le norme citate hanno ad oggetto specificamente la sanzione definita come amministrativa dall'ordinamento interno - la quale nel caso di specie e' gia' stata eseguita dall'imputato, avendo egli pagato il debito tributario comprensivo anche dell'importo della sanzione amministrativa - mentre il presente giudizio ha ad oggetto la sanzione penale di cui all'art.10-ter d.lgs. n. 74/2000. La questione di l.c. sollevata in...

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