n. 136 ORDINANZA 8 marzo - 12 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di F. C., con ordinanza del 14 giugno 2016, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 14 giugno 2016 (r.o. n. 181 del 2016), la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, «nella parte in cui nel prevedere che quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.p. [recte: c.p.] e' applicata la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»;

che, come premette la Corte rimettente, il difensore dell'imputato, giudicato e condannato, con sentenza del 22 febbraio 2016, per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ha chiesto la sostituzione di questa misura con quella degli arresti domiciliari, «eventualmente assistita dal divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi e con applicazione di mezzi elettronici di controllo cui l'istante ha prestato il consenso»;

che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita'), pone una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere quando esistono gravi indizi di colpevolezza relativi al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e non sono stati acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari;

che secondo il giudice a quo il novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel limitare la presunzione assoluta ai reati previsti dagli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., aveva adeguato il dettato normativo alle pronunce di questa Corte, trasformando per gli altri reati precedentemente previsti dalla stessa disposizione la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere da assoluta in relativa, superabile se vengono acquisiti elementi specifici dai quali risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia in carcere;

che la Corte rimettente, dopo aver brevemente ripercorso l'evoluzione legislativa dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e le pronunce di questa Corte relative ai diversi reati ivi previsti, si e' soffermata sulla decisione concernente i delitti aggravati dall'uso del metodo mafioso o dalla finalita' di agevolazione mafiosa (sentenza n. 57 del 2013) e su quella in materia di concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza n. 48 del 2015), fattispecie ritenute "contigue" a quella dell'art. 416-bis cod. pen.;

che questa Corte, a parere del giudice rimettente, con una valutazione comparativa contenuta in obiter dicta, avrebbe fatto salva la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso, considerando le caratteristiche del reato...

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