n. 135 SENTENZA 9 maggio - 7 giugno 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, depositato in cancelleria l'8 marzo 2016 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con il ricorso in epigrafe, la Regione Veneto ha proposto questione di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, tra queste, del comma 26 dell'art. 1, prevedente che, per il 2016, «[a]l fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica», sia «sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015». La norma censurata violerebbe, secondo la ricorrente, gli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, poiche', a fronte della imposizione (recata dal comma 723 dello stesso art. 1 della legge n. 208 del 2015) di «un pareggio contabile di bilancio», con sanzioni conseguenti al mancato raggiungimento (come il divieto dell'indebitamento per la spesa di investimento), in modo palesemente irragionevole, da un lato, «impedisce uno sforzo fiscale» e, dall'altro, «lo impone», in quanto «incrementa i LEA» e «decrementa il finanziamento statale» (commi 553, 555 e 574 dell'art. 1 della stessa legge n. 208 del 2015), cosicche' il mancato conseguimento dell'imposto pareggio contabile di bilancio «potrebbe trovare direttamente causa nel blocco dell'autonomia fiscale regionale, che appunto preclude alle Regioni la possibilita' di pareggiare il bilancio attraverso un proprio sforzo fiscale». 2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso, per essere in esso solo richiamati «i parametri costituzionali che si presumono violati, senza esporre in che modo essi risultino incisi». E, in subordine, ha concluso per la sua infondatezza nel merito, richiamando i conformi precedenti di questa Corte (sentenze n. 381 del 2004;

n. 284 e n. 298 del 2009), relativi ad altrettante misure di sospensione (in un caso anche triennale) del potere delle Regioni di aumentare le aliquote di tributi ed addizionali: misure analoghe a quella recata dalla norma ora censurata, le quali hanno tutte superato il vaglio di legittimita' per la loro riconducibilita' alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 3.- Entrambe le parti hanno anche presentato memoria: la Regione per contestare l'eccezione...

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