n. 130 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 2018 -

TRIBUNALE DI NUORO ufficio del giudice per le indagini preliminari Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). Il giudice Mauro Pusceddu, letta la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in data 8 marzo 2018;

esaminati gli atti del relativo procedimento penale a carico di P. F. nato a ... il ... indagato per i delitti di cui agli articoli 336, 341-bis del codice penale;

Premesso che il pubblico ministero nel procedimento in epigrafe richiede l'archiviazione del procedimento nei confronti di P. F., indagato per il delitto di cui all'art. 337 del codice di procedura penale per aver minacciato un carabiniere in servizio al fine di dissuaderlo dal procedere alla contestazione di una infrazione al codice della strada, e per connesso oltraggio. L'archiviazione e' richiesta per tenuita' del fatto, con motivazioni consistenti nella occasionalita' del fatto, desunta dalla incensuratezza e dalla tenuita' oggettiva della minaccia nel contesto in cui questa e' comunque avvenuta. Il P. F. ha ricevuto la notifica della richiesta il 23 gennaio U.S. e non si e' opposto. Pertanto sussiste ormai il potere di questo giudice di pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione per tenuita' del fatto, che appare astrattamente fondata, ma dalla cui concreta emissione e discenderebbe il potere/dovere di iscrivere o meno questo provvedimento al casellario. Secondo la Cassazione (1) tale possibilita' sarebbe pero' preclusa per la inoppugnabilita' del provvedimento archiviazione per tenuita'. Se cosi' non fosse, osserva la Cassazione, il sistema sarebbe costituzionalmente illegittimo. Chi scrive condivide quest'ultima conclusione, ma ritiene, per le ragioni che seguono, che anche la prospettazione offerta dalla Cassazione apra, per profili diversi, altre questioni di costituzionalita' sotto evidenziate, Osserva La questione che ci si appresta a enunciare e' ovviamente rilevante nel presente giudizio, perche' si tratta di decidere se del provvedimento decisorio di archiviazione debba essere ordinata a cura di questo giudice l'iscrizione oppure no. La questione e' centrale nella disciplina della tenuita' del fatto, ma anche per le conseguenze ulteriori e concrete per questo procedimento e che nascono dalla non-iscrizione. Ha infatti importanti conseguenze chiarire se della valutazione giudiziale in termini di tenuita' di un fatto-reato debba restare traccia nel certificato del casellario. La piu' importante e' evitare ulteriori concessioni del beneficio di cui all'art. 131-bis del codice penale;

ma evitare ingiustificate concessioni del beneficio della sospensione condizionale della pena che presuppone ex art. 164, comma 1, una valutazione in ordine a indici da cui desumere che il prevenuto si asterra' da ulteriori reati (in merito al quale la precedente commissione di un fatto penalmente rilevante pesa in senso negativo perche' tale norma richiama il 133 che a sua volta prevede la rilevanza di precedenti penali, giudiziari o la condotta di vita in genere antecedente al reato);

sia anche con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari 274, lettera C) del codice di procedura penale, giudizio che si fonda su indici ulteriori rispetto alla gravita' del fatto (comportamenti, o atti concreti o dai suoi precedenti penali) tra i quali evidentemente la commissione di pregressi fatti reato (seppur tenui) rileva in modo altrettanto sfavorevole. La norma di cui alla lettera F dell'art. 3, legge casellario, prevede che (i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o disposto una misura di sicurezza, nonche' quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale;). Tale norma poteva ben essere interpretata nel senso che quel nonche' fosse in funzione avversativa del concetto di «provvedimento definitivo». Dunque il senso sarebbe stato di ritenere iscrivibili i provvedimenti giudiziari definitivi ma anche che i provvedimenti non definitivi di tenuita', quali le archiviazioni. Invece e' interpretata dalla Cassazione in senso opposto, ovvero nel senso di consentire l'iscrizione dei soli provvedimenti di non punibilita' per tenuita' se definitivi. E l'archiviazione non lo sarebbe. La Cassazione, infatti afferma invece che «Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuita' del fatto non e' ricorribile per Cassazione, se non per far valere una nullita' di cui all'art. 127 del codice di procedura penale - come espressamente previsto dall'art. 409, comma sesto del codice di procedura penale - in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell'indagato, non vi e' interesse da parte di quest'ultimo ad impugnare. (sez. 3, n. 30685 del 26 gennaio 2017 - dep. 20 giugno 2017, Vanzo, Rv.. 27024701)». A fronte di questa interpretazione occorre dare atto che il sistema della archiviazione per tenuita' del...

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