n. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, con sede in piazza Indipendenza n. 21, 90129 Palermo per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio 2017. Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 7 dicembre 2016, e' stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24, recante «Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018». L'art. 19 («Abrogazioni e modifiche di norme») di tale legge regionale al comma 1 introduce il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n. 16/2015 (recante «Tassa automobilistica regionale. Modifica dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9»). Tale ultima disposizione, come integrata dalla legge regionale n. 24/2016, cosi' recita: «Art. 2 (Norme in materia di tasse automobilistiche). 1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalita' applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La tassa automobilistica e' frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalita' applicative. 2-bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nella disposizione contenuta nell'art. 19 comma 1 della legge regionale n. 24/2016, per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117 comma 2 lettera e), e comma 3, della Costituzione, nonche' con gli articoli 17 e 36 dello statuto della Regione Siciliana approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455. Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 della Costituzione per i seguenti Motivi Come si e' visto, la nuova procedura introdotta con il comma 2-bis, prevede un meccanismo in base al quale alla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli (ora «tassa automobilistica regionale»), nonche' dei successivi termini per operare il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo n. 472/1997 (1) (espressamente richiamato nella norma), senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto passivo del tributo, la Regione provvede direttamente alla iscrizione a ruolo (dell'imposta, delle sanzioni e degli accessori) ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (2) . In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Siffatta...

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