n. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2016 -

Ricorso per la Regione Autonoma della Sardegna (cod. fisc. 80002870923), con sede legale in 09123 Cagliari (CA), Viale Trento n. 69, in persona del Vice-Presidente pro tempore prof. Raffaele Paci, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 101 dell'11 agosto 2014, giusta procura a margine del presente atto rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandra Trincas (cod. fisc.: TRNSDR51L55B354V;

fax: 0706062418;

posta elettronica certificata: strincas@pec.regione.sardegna.it) e prof. Massimo Luciani (cod. fisc.: LCNMSM52L23H501G;

fax: 0690236029;

posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in 00186 Roma e' domiciliato ex lege, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 680 e 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. F a t t o 1. - Oggetto del presente giudizio sono i commi 680 e 711 dell'unico articolo della legge di stabilita' per il 2016, legge n. 208 del 2015. Il comma 680 dispone quanto segue: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge». Il comma 711, invece, si inserisce nelle disposizioni della legge di stabilita' concernenti la «tutela dell'unita' economica della Repubblica», di cui ai commi 709 e seguenti. Esso prevede che, «ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento». Le richiamate disposizioni hanno ad oggetto la disciplina della partecipazione delle Regioni (tra cui la ricorrente) alla complessiva manovra di finanza pubblica varata con la legge in oggetto. Non e' giustificabile, pero', che per alcuni significativi profili il concorso di tali autonomie (in particolare di quelle regionali, e ancor piu' in particolare della Regione Sardegna) sia stato strutturato in forme e con contenuti del tutto illegittimi. Tanto avviene con i commi impugnati, che sono illegittimi e violativi delle attribuzioni della ricorrente, sicche' devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Quanto all'art. 1, comma 680, della legge 30 dicembre 2015, n. 208. Violazione degli articoli 7, 8, 54 e 56 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, degli articoli 5, 116, 117 e 119, Cost., degli articoli 6 e 13 della CEDU e dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, anche in riferimento all'art. 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 21 luglio 2014;

agli articoli 3, 81 e 136 Cost. e all'art. 42, commi da 9 a 12, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. in legge 11 novembre 2014, n. 164. Come si e' gia' detto in narrativa, l'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, disciplina il contributo delle Regioni e delle Province autonome alla finanza pubblica per il triennio 2017-2019. Detta disposizione impone alle Regioni, tra cui la Sardegna, un contributo di finanza pubblica e, di conseguenza, un sacrificio economico finanziario particolarmente elevato (ben maggiore, ad esempio, di quello imposto negli anni precedenti cfr. art. 1, commi 122 e 526 della legge n. 147 del 2013;

articoli 15, comma 22;e 16 del d.l. n. 95 del 2012). 1.1. - L'ammontare di tale contributo, che non puo' essere modificato dalle Regioni, e' ripartito tra ciascuna Regione e Provincia autonoma tramite un'intesa che recepisce le determinazioni assunte dalle autonomie territoriali «in sede di autocoordinamento». In caso di inerzia delle Regioni, la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la fissazione del riparto, sulla base dei criteri sopra riportati. L'intesa tra le Regioni e le Province autonome, dunque, ove sia adotatta, e' preordinata al solo riparto dell'onere tra le autonomie, alle quali, pero', non e' riconosciuto alcun potere di intervento sul quantum complessivo del contributo. L'ultimo periodo del comma impugnato detta disposizioni di favore per la sola Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e per le due Province autonome di Trento e Bolzano, stabilendo che «per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge». 1.2. - Va ricordato che anche la Regione Sardegna ha stipulato, in data 21 luglio 2014, un accordo con lo Stato, che disciplina i rapporti economico finanziari tra Stato e Regione all'interno della cornice disegnata dagli articoli 7 e 8 dello Statuto. Tale accordo e' stato stipulato sulla base delle chiare indicazioni fornite da codesta Ecc.ma Corte costituzionale nel contenzioso sulla c.d. «vertenza entrate». Nella sent. n. 118 del 2012, che ha scrutinato il conflitto tra l'odierna ricorrente e lo Stato sorto a seguito del diniego del Ministero dell'economia e delle finanze alla proposta di accordo sul contenuto del patto di stabilita', la Corte richiamo' le parti in causa ad articolare i propri rapporti finanziari nel rispetto del «il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione e specificazione delle singole clausole dell'accordo stesso tra Regione e Stato», specificando che il contenuto dell'accordo deve essere compatibile «con il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'» e deve anche essere «conforme e congruente con le norme statutarie della Regione, ed in particolare con l'art. 8 dello statuto modificato - per effetto del meccanismo normativo introdotto dall'art. 54 dello statuto stesso - dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», che «ha rideterminato e quantificato le entrate tributarie e la loro misura di pertinenza della Regione autonoma Sardegna», norme che «costituiscono, nel loro complesso, il quadro normativo di riferimento della finanza regionale della Sardegna». Nella successiva sent. n. 95 del 2013, scrutinando un secondo conflitto concernente l'effettiva liquidazione in favore della Regione Sardegna delle quote di compartecipazione al gettito di cui all'art. 8 dello Statuto, l'Ecc.ma Corte richiamo' nuovamente lo Stato a rispettare, nell'ambito del principio pattizio, la sfera di autonomia economico-finanziaria della Regione, rircordando che «l'inerzia statale troppo a lungo ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze negative sulle finanze regionali, alle quali occorre tempestivamente porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a norma dello statuto», anche in ragione del fatto che «il ritardo accumulato sta determinando una emergenza finanziaria in Sardegna» (sent. n. 95 del 2013). Tali ripetute sollecitazioni all'accordo tra le parti sono state ribadite nella recente sent. n. 155 del 2015, in cui l'Ecc.ma Corte...

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