n. 13 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2014 -

TRIBUNALE DI PADOVA Sezione penale ORDINANZA DI RIMESSIONE DEGLI ATTI PER QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' Il Tribunale di Padova - in composizione collegiale - riunito in camera di consiglio in persona di: dott.ssa Nicoletta De Nardus, Presidente;

dott.ssa Tecla Cesaro, Giudice;

dott.ssa Beatrice Bergamasco, Giudice. Ha pronunciato la seguente ordinanza: L'imputato S. A. e' stato rinviato a giudizio, avanti al Tribunale monocratico di Padova, per rispondere del reato di cui all'art. 81, comma 2, 99 comma 3 c.p. e 73, comma 1, D.P.R. 309/90, perche', con piu' azioni del medesimo disegno criminoso, illecitamente cedeva quantitativi di stupefacente del tipo eroina a D. N. A. con cadenza settimanale, con quantitativi da cinque ad otto grammi alla volta per circa venti occasioni, in Padova fino al 9 ottobre 2010, con recidiva specifica infraquinquennale. All'udienza dibattimentale del 27 febbraio 2014, il Pubblico ministero ha proceduto a modificare l'imputazione mediante la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), DPR 309/90, chiedendo al Tribunale di disporre notifica del verbale all'imputato contumace. Il Tribunale monocratico, preso atto della modifica dell'imputazione, in conformita' alla richiesta del Pubblico ministero, ha rilevato il sopravvenuto difetto di attribuzione di cognizione, rinviando gli atti ex art. 33 septies c.p.p. al Tribunale in composizione collegiale per il prosieguo. Avvenuta la notifica del verbale portante la modifica, l'imputato, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale istanza scritta a mezzo della quale ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato nei sensi ivi meglio specificati, ovvero, in subordine, con rito abbreviato semplice. Nel medesimo contesto, ha depositato altresi' memoria ex art. 121 c.p.p. sollecitando il Tribunale a sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 517 c.p.p., giusta l'assenza di una esplicita previsione di legge in grado di consentire al Tribunale la delibazione sulla richiesta di rito abbreviato (sia pure nella sua forma non condizionata). Il Tribunale non puo' che convenire sulla rilevata assenza di una specifica previsione normativa in seno all'art. 517 c.p.p. che consenta all'imputato, destinatario della contestazione nella fase del giudizio di una circostanza aggravante, di optare, oltre che per l'applicazione della pena, anche per il giudizio abbreviato, allo stato irrilevante quale delle due forme richiesta. La questione proposta dalla difesa entra, dunque, sentito sul punto anche il P.M., in considerazione, ritenendo il Collegio che la stessa non sia manifestamente infondata. Non manifesta infondatezza 1 - Art...

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