n. 129 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA (Sezione Terz

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2016, proposto da: Patrizia Mugnaioni, rappresentata e difesa dall'avvocato Flavia Pozzolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via XX Settembre, n. 60;

    Contro Comune di Campi Bisenzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Genta, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei della Robbia, n. 66;

    nei confronti di Emanuele Campani, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Bianchini, Francesco Bacci, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Bianchini in Firenze, viale Spartaco Lavagnini, n. 42;

    Per l'accertamento: (in tesi): della inefficacia della SCIA presentata dal sig. Emanuele Campani al Comune di Campi Bisenzio in data 6 dicembre 2012;

    (in ipotesi): della illegittimita' dell'intervento edilizio di cui alla suddetta SCIA quanto alla prevista apertura di finestra;

    (in ulteriore ipotesi): dell'obbligo del Comune di Campi Bisenzio di pronunciarsi espressamente sull'istanza di verifica presentata dalla ricorrente in data 14 settembre 2016, nonche' sulle precedenti istanze indicate in atti. Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campi Bisenzio e di Emanuele Campani;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2017 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    1 - Con ricorso notificato in data 23 ottobre 2016 e depositato il successivo 2 novembre 2016, la sig.ra Patrizia Mugnaioni e' insorta avverso il silenzio serbato dal Comune di Campi Bisenzio sull'istanza di inibitoria da essa presentata in data 14 settembre 2016 avverso la SCIA del 6 dicembre 2012, con cui il sig. Emanuele Campani ha comunicato al suddetto ente l'intenzione di procedere a lavori di manutenzione straordinaria (tra cui l'apertura di una finestra) sull'immobile in cui e' compresa (anche) l'abitazione della ricorrente. 1.1 - Piu' in particolare la SCIA edilizia per cui e' causa ha ad oggetto la realizzazione di alcune «opere interne ed esterne di manutenzione straordinaria» in un fabbricato terratetto, facente parte di un piu' ampio complesso immobiliare, poi divenuto condominio, sito in Campi Bisenzio, alla Via degli Allori, n. 79. In particolare, gli interventi progettati dal segnalante consistono: nell'apertura di una finestra a servizio di camera da letto posta al piano primo dell'edificio;

    nella demolizione di un tramezzo interno del sottoscala;

    nella diversa conformazione dei gradini di accesso all'abitazione;

    ed, infine, nella copertura dell'ingresso con una tettoia di modeste dimensioni. Di queste opere, e' stata portata a compimento soltanto la finestra, posto che, a seguito dell'istanza rivolta dall'assemblea del condominio di Via degli Allori al Comune di Campi Bisenzio, e diretta a conseguire la sospensione dei predetti lavori per asserito contrasto dei medesimi con l'art. 3 del regolamento condominiale, l'Ente, con ordinanza n. 4 del 14 gennaio 2013, ne ha disposto l'immediata sospensione. 1.2 - In data 12 novembre 2015 la sig.ra Mugnaioni ha inviato all'amministrazione una richiesta di «parere sulla legittimita' degli atti e delle procedure promosse con la SCIA» della quale si discute, cui - in assenza di risposta da parte del Comune - e' seguito un primo sollecito del 16 dicembre 2015, poi reiterato il 12 aprile 2016. Tutte e tre le richieste sono rimaste inevase, cosicche' la Sig.ra Patrizia Mugnaioni, con nota del 23 giugno 2016, ha dapprima invitato l'amministrazione ad accertare l'inefficacia della SCIA presentata dal Sig. Emanuele Campani e ad adottare tutti i conseguenti provvedimenti sanzionatori diretti alla rimessa in pristino dell'edificio e poi, con ulteriore istanza del 14 settembre 2016, proposta ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, ha nuovamente sollecitato l'Ente a svolgere le verifiche ad esso spettanti. Il silenzio serbato dall'amministrazione anche su tale ultima istanza ha condotto alla proposizione da parte della Sig.ra Patrizia Mugnaioni del ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 31 c.p.a. 1.3 - Nello specifico la sig.ra Mugnaioni rileva che la suddetta SCIA e' stata presentata dal sig. Campani senza previa acquisizione del nullaosta previsto dall'art. 3.2. del regolamento edilizio comunale per gli interventi su immobili di interesse «documentale» ai sensi del decreto legislativo n. 490/1999 - quale sarebbe l'edificio de quo - con conseguente inefficacia della segnalazione ai sensi dell'art. 84 legge regionale n. 1/2005. Essa censura, inoltre, il contrasto con l'art. 3.2.2. del suddetto regolamento, poiche' quest'ultimo stabilisce che su immobili del tipo in questione siano eseguibili soltanto interventi ripristinatori di aperture preesistenti, mentre il sig. Campani ha realizzato ex novo una finestra. In via preventiva rispetto a possibili eccezioni, la ricorrente ha evidenziato che il gravame dalla stessa proposto risulterebbe tempestivo, poiche' l'art. 19 comma 6-ter legge n. 241/90, non prevedendo alcun termine per la proposizione dell'istanza di inibitoria di una SCIA da parte del terzo controinteressato, consentirebbe a quest'ultimo di sollecitare l'intervento repressivo dell'Amministrazione nonche' - ove questa non provveda - di proporre l'azione di cui all'art. 31 c.p.a. senza alcun limite di tempo (ad eccezione dell'ordinario termine di prescrizione decennale). A fronte delle suesposte argomentazioni, la sig.ra Mugnaioni ha concluso affinche' l'adito Tribunale amministrativo: a) in tesi, accerti e dichiari «che la SCIA presentata dal sig. Emanuele Campani al Comune di Campi Bisenzio in data 6 dicembre 2012 e' inefficace» e per l'effetto accerti e dichiari «l'obbligo del Comune di Campi Bisenzio di adottare i provvedimenti necessari a sanzionare le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo»;

  2. in ipotesi, accerti e dichiari «che l'intervento di cui alla SCIA presentata dal sig. Emanuele Campani... e' illegittimo quanto alla apertura della finestra» e, per l'effetto, accerti e dichiari «l'obbligo del Comune di Campi Bisenzio di adottare i provvedimenti necessari a sanzionare detto abuso mediante chiusura della finestra suddetta»;

  3. in ulteriore ipotesi, dichiari «l'obbligo del Comune di Campi Bisenzio di pronunciarsi espressamente sull'istanza di verifica presentata dalla ricorrente in data 14 settembre 2016, nonche' sulle precedenti istanze presentate in atti». 1.4 - Si sono costituti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Campi Bisenzio e il controinteressato, che hanno eccepito la tardivita' del gravame, per tardiva sollecitazione dei poteri inibitori da parte del terzo, la inammissibilita' delle azioni di accertamento e, per quanto concerne l'Amministrazione resistente, anche la inammissibilita' del ricorso per carenza di legittimazione di parte ricorrente. 1.5 - Con ordinanza n. 141 del 2017 la Sezione ha evidenziato che con il presente ricorso parte ricorrente ha invero proposto una pluralita' di azioni, volte sia all'accertamento della inefficacia della SCIA presentata dal controinteressato, sia all'accertamento della illegittimita' dell'intervento edilizio segnalato, sia, infine, all'accertamento della sussistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di verifica presentata dalla ricorrente in relazione alla SCIA medesima, concludendo che solo l'ultima azione fosse trattabile con il rito camerale di cui all'art. 31 c.p.a. e che fosse quindi necessario, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., disporre la congiunta trattazione delle piu' domande proposte con rito ordinario, a tal uopo fissando l'udienza pubblica a cio' deputata. 1.6 - In esito alla svolta udienza pubblica, con sentenza non definitiva n. 618 del 2017 il Collegio: a) ha esaminato e respinto l'eccezione di inammissibilita' dell'intero gravame per difetto di legittimazione attiva, evidenziando come nella specie sussistano i presupposti della c.d. vicinitas, quale peculiare fattore di legittimazione all'azione giurisdizionale amministrativa, in forza del quale chi si trova in un rapporto di contiguita' spaziale con un particolare luogo puo' contestare i provvedimenti che in concreto autorizzino la realizzazione di opere o impianti atti ad incidere sulla sua configurazione;

  4. ha esaminato e dichiarato inammissibili le due prime azioni di accertamento dispiegate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, stante il chiaro disposto dell'art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/90 a mente del quale «gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104», con l'effetto che l'unica azione esperibile dal terzo e' l'azione sul silenzio di cui all'art. 31 c.p.a.;

  5. ha avviato lo scrutinio dell'azione di cui all'art. 31 c.p.a., proposta in via di ulteriore ipotesi dalla sig.ra Mugnaioni, esaminando l'eccezione di tardivita' della sollecitazione da parte del terzo del potere inibitorio della pubblica amministrazione;

    nella suddetta sentenza non definitiva la Sezione e' giunta alla conclusione che l'art. 19 legge n. 241/90 non indichi un termine entro il quale il terzo e' chiamato, a pena di decadenza, a sollecitare le verifiche amministrative relative alla SCIA presentata e che un simile termine non sia ricavabile dal sistema, giacche' i termini di cui all'art. 29 e 31 c.p.a., evocati dalle parti resistenti, hanno natura affatto diversa e non sono quindi richiamabili in via analogica per coprire il segnalato vuoto normativo;

    la Sezione ha quindi evidenziato che tutto cio' porterebbe al risultato di ritenere infondata l'eccezione di tardivita' formulata dai...

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