n. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 2016 -

CORTE DI APPELLO DI ANCONA Sezione Penale La Corte di Appello di Ancona, nelle persone di Dott. Giuseppe Luigi Fanuli - Presidente rel. Dott.ssa Maria Cristina Salvia - Consigliere Dott. Guido Campli - Consigliere All'udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2016 ha pronunciato la seguente Ordinanza nel procedimento penale n. 1123/2014 a carico di Crinelli Gimmelli Colombo Pietro nato a Monteforte Irpino, il 16 gennaio 1951, presso l'avv. Guidumberto Chiocci del Foro di Pesaro, Imputato del reato di bancarotta fraudolenta In Urbino 1° dicembre 2006 Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale;

Premesso in fatto che il GUP del Tribunale di Urbino rinviava Crimelli Gimelli Colombo Pietro al giudizio dell'anzidetto Tribunale, in composizione collegiale, per rispondere, quale legale rappresentante della s.r.l. Colombo, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo a) o, in alternativa, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo b);

che il Tribunale di Urbino, rilevato che nessuna distrazione era stata posta in essere, riteneva l'imputato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale per avere indicato una giacenza di cassa (alcune decine di migliaia di euro) inesistente e non aver riportato in contabilita' le somme prelevate per il proprio sostentamento;

che lo stesso Tribunale, nel procedere al trattamento sanzionatorio, in considerazione del modestissimo/inesistente pregiudizio economico arrecato ai debitori, della modestissima dimensione dell'impresa e del ridottissimo movimento degli affari, riconosceva all'imputato l'attenuante ad affetto speciale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, u.c. e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e ridotta la pena per effetto della suddetta attenuante, condannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione, con le pene accessorie previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c.;. che avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Ancona, denunziando la violazione dell'art. 69 codice penale, atteso che il Giudicante, anziche' includere l'attenuante speciale predetta nel giudizio di bilanciamento operato ex art. 69 codice penale, aveva operato la riduzione all'esito del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, irrogando una pena illegale per difetto, atteso che, stante il principio di cui all'art. 69 comma 4 codice penale, la pena finale non avrebbe potuto essere inferiore ai tre anni di reclusione;

che la Corte di...

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