n. 125 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2016 -

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Visto il reclamo, avanzato da H. E., nato il ... a Genova, internato presso la Casa di reclusione di Padova, in quanto sottoposto alla misura di sicurezza della Casa Lavoro (fine misura 10 febbraio 2017);

Sentite le conclusioni del Pubblico ministero e della difesa, all'esito della procedura prevista dall'art. 35-ter o.p., quale introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e dall'art. 1 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2016, ha emesso la seguente ordinanza. Con reclamo pervenuto all'Ufficio in data 24 ottobre 2014 H. avanzava reclamo ai sensi dell'art. 35-ter o.p., quale detenuto in esecuzione del provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine del 26 febbraio 2014, (inizio pena: 25 febbraio 2014, fine pena: 11 dicembre 2014). Nelle more del procedimento, in data 12 dicembre 2014, riprendeva a decorrere la misura di sicurezza della casa lavoro applicata con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine del 29 settembre 2011, misura iniziata in data 8 dicembre 2011 (1) e sospesa dal 25 febbraio 2014 all'11 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 212 del codice penale per espiazione del titolo detentivo citato. H. insiste comunque nell'istanza ai sensi dell'art. 35-ter o.p., quale internato, per la violazione dell'art. 3 Conv. Eur. Dir. Uomo, asserendo di aver subito, dal 13 gennaio 2007 una restrizione dello spazio disponibile al di sotto dei 3 mq avendo dovuto condividere la cella con altri internati e formula esclusiva richiesta di risarcimento del danno per la violazione dei diritti subiti durante i periodi espiati come internato e nei sotto elencati istituti di Pena e Case lavoro, cosi' essendo stata riformulata la domanda da parte della difesa: 1) dal 13 gennaio 2007 al 29 maggio 2007 presso la Colonia agricola di Isili (CA);

2) dal 29 maggio 2007 al 1° dicembre 2007, dal 9 dicembre 2009 al 26 aprile 2010 e dal 9 dicembre 2011 al 2 febbraio 2013 presso la Casa lavoro di Sulmona;

3) dal 19 dicembre 2007 al 23 dicembre 2008 e dal 31 dicembre 2008 al 5 agosto 2009 presso la Casa lavoro di Castelfranco Emilia;

4) dal 3 febbraio 2013 al 24 febbraio 2014 e dal 12 dicembre 2014 ad oggi presso la Casa lavoro di Padova. In via subordinata alla richiesta risarcitoria la difesa chiede che il Magistrato di sorveglianza sollevi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35-ter o.p. per violazione degli articoli 3, 24 e 25 e 117 della Costituzione, in relazione agli articoli 6 e 13 CEDU, stante l'ammissibilita' e la rilevanza della questione stessa. In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilita' sopravvenuta del reclamo per i periodi di pena espiata e relativa al titolo detentivo in esecuzione al momento della proposizione della domanda, vale a dire il provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di' Udine del 26 febbraio 2014 nonche' l'inammissibilita' originaria del reclamo per i periodi di detenzione antecedenti al 24 febbraio 2014, in quanto non afferenti all'ultimo provvedimento di cumulo citato. Deve altresi' essere dichiarata l'inammissibilita' del reclamo in relazione ai periodi di internamento trascorsi precedentemente all'8 dicembre 2011, poiche' relativi a misure di sicurezza gia' cessate e derivanti da altri titoli. Deve pertanto procedersi all'esame dell'ammissibilita' della richiesta di risarcimento del danno esclusivamente per il periodo di internamento decorrente dal 9 dicembre 2011 al 24 febbraio 2014 e dal 12 dicembre 2014 ad oggi, posto che dall'istruttoria espletata e' stata raggiunta la prova della violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per i periodi dal 2 febbraio 2013 al 7 marzo 2013 (pari a gg. 34 durante l'internamento presso la Casa di reclusione di Padova) e per 98 giorni durante l'internamento presso la Casa di reclusione di Sulmona, essendo H. stato allocato in...

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