n. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione lavoro Il giudice dott. Tullio Perillo, letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 698/2016 RGL pendente tra Franco Michele, Mazzarol Domenico Giorgio, Locatelli Giovanni, Villa Vladimiro Rodolfo, Colombini Maurizio Alfredo, Bertolini Armando e Lombardo Enrico, ricorrenti - Abogado Alessandro Milani - e INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, resistente - Avvocato Rocco M. Cama, sciogliendo la riserva assunta in data 27 aprile 2016 cosi' rileva. Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in data 25 gennaio 2016, i ricorrenti in epigrafe indicate hanno convenuto in giudizio INPS chiedendone la condanna, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 decreto-legge n. 65 del 21 maggio 2015 convertito in legge 17 luglio 2015, n. 109 nonche' dell'art. 1, comma 483 della legge di stabilita' n. 147 del 2013, a corrispondere loro quanto maturato per mancata rivalutazione degli importi pensionistici per il 2012, il 2013 e il 2014. Si e' ritualmente costituito in giudizio INPS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso. Tutti i ricorrenti sono titolari di pensione e nel presente giudizio si dolgono del fatto che, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 70/15 di cui si parlera' ampiamente nel prosieguo, il legislatore, intervenuto a disciplinare la materia, non riconosceva loro, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione sul trattamento pensionistico (salvo che per talune fasce e comunque in misura inferiore alla normativa che sarebbe stata applicabile per effetto della declaratoria di incostituzionalita'). La normativa sopravvenuta, ad avviso dei ricorrenti, e' del pari da considerare incostituzionale. Tanto premesso, si osserva quanto segue. Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di nullita' del ricorso per omessa esposizione e mancata specificazione dei fatti costitutivi del diritto, argomentata da INPS sul presupposto che i ricorrenti avrebbero omesso di indicare l'ammontare delle pensioni di cui sono titolari e di conseguenza la misura di incidenza su tali pensioni della normativa di cui invocano l'incostituzionalita'. Si osserva, difatti, che nel presente giudizio e' innanzitutto pacifico e documentale che i ricorrenti sono tutti titolari di pensione a carico di INPS;

tantomeno e' contestato che ciascuno dei ricorrenti sia titolare di un trattamento pensionistico variamente inciso dalle conseguenze collegate al decreto-legge n. 65/2015. Pertanto, escluso che il ricorso possa essere dichiarato nullo in quanto contenente gli elementi essenziali dell'editio actionis, deve altresi' ravvisarsi la rilevanza della questione di costituzionalita' di cui al prosieguo nell'ambito del presente giudizio. Difatti, dalla semplice lettura dei documenti versati in atti dai ricorrenti (ed in particolare la comunicazione di accreditamento della pensione per i mesi di novembre e dicembre 2011, gennaio 2012, gennaio 2013, gennaio 2014, gennaio 2015 e agosto 2015 oltre che i CUD di ciascuno dei pensionati) emerge che ciascuno degli istanti, in forza delle previsioni del decreto-legge n. 65/2015, non ha ricevuto che una parte (se non addirittura nulla per i titolari di un trattamento pensionistico superiore a sei volte il minimo), della rivalutazione che, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, avrebbe dovuto ricevere in applicazione della normativa conseguentemente applicabile (Legge n. 448/1998). Inoltre il procuratore dei ricorrenti, su ordinanza del giudicante, ha depositato nota difensiva (non contestata da INPS) ove e' stata dettagliata la posizione di ciascun ricorrente nei seguenti termini: Franco Michele, titolare di pensione n. 12515095, percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad €

2.383,59, pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a cinque volte ed inferiore a sei volte la pensione minima Inps;

Mazzarol Domenico Giorgio, titolare di pensione n. 10361576, percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad €

1.823,22, pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a tre volte ed inferiore a quattro volte la pensione minima Inps;

Locatelli Giovanni, titolare di pensione n. 11035633, percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad €

1.752,29, pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a tre volte inferiore a quattro volte la pensione minima Inps;

Villa Vladimiro Rodolfo, titolare di pensione n. 11080802, percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad €

3.130,00, pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a sei volte ed inferiore a sette volte la pensione minima Inps;

Colombini Maurizio Alfredo, titolare di pensione n. 10087268, percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad €

3.521,69, pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a sette volte ed inferiore a otto volte la pensione minima Inps;

Bertolini Armando, titolare di pensione n. 11079642, percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad €

3.148,00, pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a sei volte inferiore a sette volte la pensione minima Inps;

Lombardo Enrico, titolare di pensione n. 10268757, percepiva nel novembre 2011 una pensione lorda pari ad €

2.097,92, pertanto rientra nella fascia di reddito superiore a quattro volte ed inferiore a cinque volte la pensione minima Inps. Nel merito, si osserva quanto segue. La vicenda per cui e' causa puo' essere cosi' sintetizzata: l'art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, aveva previsto che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici disciplinata dall'art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, per gli anni 2012 e 2013, fosse riconosciuta, nella misura del 100%, per i soli trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalita', per violazione degli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Costituzione, dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni...

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