n. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 2014 -

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile Il Consigliere designato dotto. Marco Modena, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 658/2014 V.G. promossa da Delle Ville Maria Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Improta, ricorrente, Contro Ministero della Giustizia, non costituito. Letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 13 novembre 2014, e la documentazione allegata;

Rilevato che: 1) Delle Ville Maria Luisa ha chiesto equa riparazione per la eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, con ricorso iscritto a ruolo il 10 giugno 2010, e definito con decreto di accoglimento n. 1787 del 30 settembre 2013, durato complessivamente anni 3, mesi 3 e giorni 20;

2) secondo l'art. 2, comma 2-ter, della citata legge n. 89 (introdotto dal d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134712) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni;

facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto;

3) la legge da applicarsi non puo' essere interpretata diversamente: l'indicazione, da parte della legge, di termini di durata per ciascun tipo di procedimento giudiziario, civile o penale, ivi compreso quelli di esecuzione forzata, e le procedure concorsuali, rappresenta un sistema «chiuso», che non lascia spazio alcuno all'ipotesi che la individuazione della ragionevole durata possa, per altri procedimenti, essere lasciata alla liberta' dell'interprete, e cio' anche peri motivi di contenimento della spesa pubblica, che palesemente sottostanno (insieme a quelli di accelerazione dei procedimenti) alla novella del 2012;

4) tuttavia la normativa sopravvenuta si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia 27.9.11) che della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze numeri 4914/12, 6824/12, e 8283/12), formatasi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83/2012 (ma anche successiva, come la recente sentenza n. 2929/14, citata dalla ricorrente, la quale non ha dovuto applicare la normativa sopravvenuta, stante la norma transitoria di cui all'art. 55, comma 2, d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012), che ravvisava in soli due anni (per i...

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