n. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 gennaio 2016 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE Sezione 1 Riunita con l'intervento dei signori: Cicala Mario, Presidente e relatore;

Moliterni Francesco Paolo, giudice;

Pichi Paolo, giudice. Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1587/2015 depositato il 23 giugno 2015. Avverso la sentenza n. 494/2014 Sez. 1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia contro Ag. Entrate direzione provinciale Pistoia. Proposto dall'appellante: Prefabbricati Pistoiese srl, legale rappresentante Sanviti Ilaria, via Catena di Masiano 17 - 51100 Pistoia (PT). Difeso da Pratesi Alessandro, via Corrado da Montemagno 59/3 - 51039 Quarrata (PT). Atti impugnati: avviso di accertamento n. T8R030101794/2013 IRES-ALTRO 2008;

avviso di accertamento n. T8R030101794/2013 IVA-ALTRO 2008;

avviso di accertamento n. T8R030101794/2013 IRAP 2008;

avviso di accertamento n. T8R070101868/2013 IRPEF-ALTRO 2008. 1587 Svolgimento del processo Ilaria Sanviti nella qualita' di amministratrice della Prefabbricati Pistoiesi srl propone appello avverso la sentenza 494/01/2014 del 27 novembre 2014 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia accoglieva solo parzialmente il suo ricorso avverso avviso di accertamento relativo ai redditi per 2008. L'Agenzia si e' costituita in giudizio proponendo appello incidentale. Motivi della decisione 1. Impostazione della problematica. Si osserva preliminarmente che e' irrilevante l'affermazione della Agenzia secondo cui «la societa' e' in concordato preventivo»;

sia perche' non viene fornito alcun riscontro probatorio;

sia perche' il debitore in regime di concordato preventivo conserva la piena gestione dei suoi beni e dei suoi rapporti giuridici anche tributari;

con l'obbligo solo di orientarli alla funzionalita' del soddisfacimento dei creditori, obbiettivo del resto esistente nel caso di specie, posto che il debito tributario inciderebbe negativamente sugli altri creditori. Passando al merito della causa, appare pregiudiziale la questione sollevata con il quarto e quinto motivo di appello (violazione dell'art. 12, 7° comma dello Statuto del Contribuente, e violazione del contraddittorio endoprocedimentale). Si tratta di tesi gia' dedotta con il ricorso introduttivo del processo e respinta dalla sentenza impugnata, in forza della considerazione (ampiamente condivisa nella giurisprudenza della Cassazione) secondo cui la norma citata non si applicherebbe alle verifiche «a tavolino», ma solo alle verifiche conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche. E nel caso di specie l'accertamento si fondava tra l'altro sulle risultanze di 26 contratti di compravendita stipulati dalla societa' ed in cui venivano indicati valori ritenuti non congrui dalla Amministrazione. La decisione del punto coinvolge una questione assai controversa. Cioe' la problematica relativa alla sussistenza o meno di un generale obbligo per la Amministrazione di instaurare contraddittorio con il contribuente prima di emettere un atto di accertamento, cioe' di formulare una pretesa tributaria non fondata sulle mere dichiarazioni del contribuente, bensi' sulla affermazione di dati non forniti dal contribuente stesso. Questione di grande rilievo ove si deduca che la violazione del «diritto al contraddittorio» determina la nullita' dell'atto impositivo. Come noto, il contraddittorio amministrativo-tributario e' previsto in numerose norme specifiche che prevedono (esplicitamente o implicitamente) la nullita' all'accertamento emesso in difetto di tale contraddittorio. Le disposizioni cui si accenna costituiscono un quadro assai eterogeneo e variegato, in cui per l'ampiezza dell'ambito di applicazione spicca l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, qui richiamato dalla parte privata. Ed in base alla sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 delle Sezioni Unite, la norma deve essere interpretata nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attivita', della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per se', salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimita' dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiche' detto termine e' posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il:quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed e' diretto al migliore e piu' efficace esercizio della potesta' impositiva. La norma - pur di ampia applicazione - prevede pero' un diritto al contraddittorio a favore solo del contribuente «nei cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT