n. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2015 -

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile Il Consigliere designato dott. Marco Modena, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 662/2014 V.G. promossa da Congiu Simonpietro, Neri Giorgio, Pantaleo Salvatore e Pusineri Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Filoia, ricorrenti, Contro Ministero della giustizia, non costituito. Letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 13 novembre 2014, e la documentazione allegata;

Rilevato che: 1) i ricorrenti hanno chiesto equa riparazione per la eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, con ricorso iscritto a ruolo il 18 giugno 2010, e definito con decreto di accoglimento n. 1786 depositato il 30 settembre 2013, durato complessivamente anni 3, mesi 3 e giorni 12;

2) secondo l'art. 2, comma 2-ter, della citata legge n. 89 (introdotto dal d.l. n. 83/2012 convertito in legge n. 134712) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni;

facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto qualora si interpretasse la norma nel senso che essa si applichi anche ai procedimenti conclusi in un solo grado durato meno di sei anni;

tale interpretazione e' stata pero' respinta da Cass. n. 14/23475, che ha ritenuto di limitarne la portata ai processi sviluppatisi nei suoi tre gradi, nel senso cioe' che essa consente solo il trascurare il superamento registrato in un grado, quando questo sia compensato da un iter piu' celere rispetto allo standard in altro grado;

3) tuttavia la durata del procedimento sarebbe egualmente legittima anche solo alla luce del termine di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 (tre anni per il primo grado), superato, nel caso di specie, nella sola misura di mesi 3 e giorni 12, e quindi non indennizzabile, ex art. 2-bis, legge n. 89/2001, poiche' frazione di anno inferiore a sei mesi;

4) ma la normativa sopravvenuta si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia 27.9.11) che della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze numeri 4914/12, 5924/12, 6824/12 e 8283/12), formatasi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83/2012, che ravvisava in soli due anni (per i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT