n. 121 SENTENZA 20 aprile - 30 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, nel procedimento vertente tra M.P. e l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Roma 2 ed altra, con ordinanza del 13 maggio 2015, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- La Commissione tributaria regionale del Lazio, con ordinanza iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2015, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 -, il quale prevede, nell'ipotesi in cui la notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario, l'inammissibilita' dell'appello nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. 1.1.- Il giudice rimettente espone che la contribuente ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso avanzato avverso la cartella di pagamento per omesso o carente versamento IRAP per l'anno di imposta 2005, chiedendo, altresi', il riconoscimento di un credito IRAP relativamente ad una somma erroneamente versata per il periodo di imposta 2005. L'appellante rappresentava di svolgere attivita' di amministratore di condominio, non assoggettabile ad IRAP per l'assenza del requisito della autonoma organizzazione e instava, quindi, per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata ed il riconoscimento del credito IRAP. L'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, nelle proprie controdeduzioni, tra l'altro, chiedeva di verificare l'avvenuto deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (come richiesto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992);

inoltre, rappresentava che la parte non poteva stare in giudizio personalmente, in quanto il valore della controversia superava la soglia di euro 2.582,28 e rilevava che la richiesta di riconoscimento del credito IRAP era inammissibile, non avendo, la parte, presentato una specifica istanza di rimborso;

nel merito, sosteneva la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione e la legittimita' dell'assoggettamento ad IRAP. 1.2.- La Commissione tributaria regionale solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto la predetta disposizione, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. 1.2.1.- In punto di rilevanza, il giudice rimettente premette che l'appello e' tempestivo ma l'esame del merito dell'appello sarebbe precluso dalla causa di inammissibilita' per omesso deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Roma, di copia dell'atto di impugnazione. Osserva, poi, che nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo precedente rispetto alle modifiche introdotte con l'art. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), il quale - disponendo la soppressione del secondo periodo del citato comma 2 - ha reso non piu' necessario, ai fini della ritualita' della proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, il deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. La nuova...

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