n. 121 SENTENZA 11 aprile - 13 giugno 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 2;

7;

8, comma 2, lettera n);

9, commi 1 e 2, lettera a);

10, commi 1, 3, 4 e 5;

13;

16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g);

14, comma 3;

15, commi 3 e 8, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilita' minore), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 marzo 2017, depositato in cancelleria il 27 marzo 2017, iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Alba Di Lascio per la Regione Campania. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 20-23 marzo 2017 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 27 marzo 2017 (registro ricorsi n. 34 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 2;

7;

8, comma 2, lettera n);

9, commi 1 e 2, lettera a);

10, commi 1, 3, 4 e 5;

13;

16, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g);

14, comma 3;

15, commi 3 e 8, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n. 2 (Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilita' minore), in riferimento agli artt. 25, secondo comma;117, secondo comma, lettere l) e s), e sesto comma;

118, primo e secondo comma, della Cost. 2.- L'Avvocatura generale dello Stato premette che la censurata legge regionale prevede l'istituzione, l'individuazione e la definizione delle modalita' di gestione della Rete escursionistica campana (d'ora in avanti: REC), la quale «interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle altre aree protette, nazionali e regionali». In Campania sono presenti due diversi parchi nazionali, oltre ad alcune riserve naturali statali e ad alcuni parchi regionali. Al riguardo, la difesa statale rammenta che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) deve considerarsi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 44 del 2011, n. 315 e n. 20 del 2010), espressione dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni, pertanto, in ambito di aree protette, possono soltanto determinare maggiori livelli di tutela, ma non derogare alla legislazione statale (sono citate le sentenze n. 44 del 2011, n. 193 del 2010, n. 61 del 2009 e n. 232 del 2008). La giurisprudenza costituzionale ha altresi' precisato che la tutela di tali aree viene esercitata per mezzo di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione sostanziale delle attivita' che possono essere svolte in quelle aree (sentenze n. 44 del 2011 e n. 315 del 2010) e la «predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attivita' svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008). 3.- Cio' premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che piu' disposizioni della legge reg. Campania n. 2 del 2017 presentino profili di contrasto con la normativa statale, dovendo dunque essere considerate costituzionalmente illegittime. 3.1.- La prima disposizione oggetto delle censure del ricorrente e' l'art. 4, comma 2, della legge regionale campana, reputato in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «nella parte in cui non prevede che la funzione di pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale debba essere esercitata - nei casi in cui interessi aree rientranti in Parchi nazionali - in conformita' al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco, nonche' alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo». Gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, infatti, affidano al regolamento del parco il compito di disciplinare l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco stesso ed al piano per il parco la tutela dei suoi valori naturali e ambientali, prevedendo altresi' misure di salvaguardia fino all'entrata in vigore della specifica disciplina dell'area protetta: la normativa regionale, pertanto, inciderebbe «sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, in esercizio della propria competenza esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", con riferimento ad una particolare categoria di aree protette». La disposizione censurata sarebbe altresi' in contrasto, da un lato, con l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto, in assenza della previsione della conformita' al regolamento del parco delle attivita' relative alla REC, sarebbe lesiva della potesta' regolamentare in una materia di competenza esclusiva statale, nella specie affidata dall'art. 11 della legge n. 394 del 1991 agli Enti parco;

dall'altro, con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiche' la possibilita' che l'attivita' gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformita' dal piano per il parco pregiudicherebbe una «funzione amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale, in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'Ente Parco». 3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura poi l'art. 7 della medesima legge regionale, novamente per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «nella parte in cui pretende di disciplinare anche porzioni della rete escursionistica campana, incluse nel territorio dei Parchi nazionali». La norma, infatti, disciplinando, anche in tali ambiti territoriali, la viabilita' minore lungo la REC si porrebbe in contrasto con gli artt. 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, i quali affidano specificamente al regolamento del parco e al piano per il parco la relativa disciplina. La difesa dello Stato precisa che la disciplina «e' anche di tipo esplicitamente permissivo», il che potrebbe determinare la diretta violazione dei beni ambientali a presidio dei quali sono stati istituiti gli Enti parco, qualora tali attivita' risultino incompatibili con lo specifico tipo di protezione predisposto dalla regolamentazione degli stessi enti. L'impugnato art. 7 sarebbe altresi' in contrasto, di nuovo con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. oltre che con l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., pure nella parte in cui statuisce che la Giunta regionale abbia il potere di chiudere al transito escursionistico anche quelle porzioni di sentieri rientranti nei parchi nazionali. Con cio', infatti, si riconoscerebbe alla Giunta una funzione gestoria delle aree protette che gli artt. 1, comma 4, e 9 della legge n. 394 del 1991 affidano agli Enti parco. Tale disposizione sarebbe altresi' lesiva, per ragioni analoghe a quelle alla base delle censure rivolte contro l'art. 4, comma 2, della legge regionale campana, degli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. 3.3.- Il ricorrente censura altresi' l'art. 8, comma 2, lettera n), della citata legge regionale, ancora per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che degli artt. 117, sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. La legge impugnata istituisce la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, la quale - osserva il Presidente del Consiglio dei ministri - e' chiamata a collaborare con la Giunta regionale «all'esercizio di funzioni lato sensu gestorie della rete dei sentieri rientranti nella REC». Il ricorrente rileva che, correttamente, la legge campana predispone forme di collaborazione organica con gli Enti parco, in considerazione del fatto che la REC si sviluppa anche all'interno del territorio dei parchi nazionali: in particolare, e' previsto che Federparchi designi, in rappresentanza dei parchi nazionali, un componente della neoistituita Consulta regionale. Tuttavia, poiche' gli artt. 1, comma 3, e 9 della legge n. 394 del 1991 individuano negli Enti parco i soggetti portatori degli interessi tutelati, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui affida a Federparchi l'individuazione del rappresentante dei gestori delle aree protette. La medesima disposizione sarebbe altresi' illegittima «laddove conferisce all'amministrazione regionale una funzione gestoria dell'area protetta che risulta chiaramente affidata, con norme poste a presidio di standard di tutela ambientale, all'Ente Parco». 3.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna poi l'art. 9, commi 1 e 2, lettera a), legge reg. Campania n. 2 del 2017, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, nonche' dall'art. 118, primo e secondo comma, Cost. Il comma 1 sarebbe illegittimo perche' affiderebbe la gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC alla Regione Campania, agli enti locali territorialmente competenti e agli enti di gestione delle aree protette: in queste aree, infatti, tale gestione dovrebbe considerarsi, alla luce degli artt. 1, comma 3, 9 e 12 della legge n. 394 del 1991, di spettanza esclusiva degli Enti parco. L'illegittimita' costituzionale del comma 2, lettera a), risiederebbe, invece, nell'impedimento per i soggetti gestori delle aree protette di autodeterminarsi nelle scelte inerenti le loro funzioni, in forza del necessario accordo che la disposizione censurata impone di raggiungere con i Comuni per l'individuazione delle «diverse modalita' di fruizione della Rete regionale». Entrambe le disposizioni sarebbero...

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