n. 120 SENTENZA 23 marzo - 30 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), promosso dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza del 15 ottobre 2014, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 15 ottobre 2014 la Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La disposizione censurata prevede che «Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Il rimettente evidenzia che l'aggravamento tributario in questione - a suo avviso di natura sostanzialmente sanzionatoria - dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui l'appello sia dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, secondo comma, del codice di procedura civile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. Tale previsione realizzerebbe un'irragionevole disparita' di trattamento - in violazione dell'art. 3 Cost. - rispetto alla fattispecie della cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., operanti anche nel giudizio d'appello nel caso di mancata comparizione a due udienze consecutive, ipotesi in cui la norma censurata non troverebbe applicazione nonostante il potenziale aggravio di lavoro ove la mancata comparizione sopravvenisse in un'udienza successiva alla prima, eventualmente dopo lo svolgimento di ulteriore attivita' istruttoria. Inoltre, poiche' la disposizione censurata avrebbe natura tributaria, ad avviso del rimettente risulterebbe «violato anche il principio della proporzione delle imposizioni alla capacita' contributiva, ex art. 53 Cost.». Ne conseguirebbe l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede il versamento di un...

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