n. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2017 -

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO per i Circondari dei Tribunali di Spoleto e Terni Il Magistrato di sorveglianza ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza in data 9 maggio 2017, sentiti pubblico ministero e difesa, la seguente ordinanza. Letto il reclamo n. SIUS 2016/6317 presentato da V. C., nato a ... il ..., detenuto presso la casa circondariale di Terni in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., con il quale l'interessato si duole dei divieti, impostigli dall'amministrazione penitenziaria in ragione del suo inserimento nella sezione a regime differenziato, di acquistare cibi che richiedono cottura, nonche' di cucinare quelli di cui gli e' consentito l'acquisto «poiche' consumabili anche crudi) con la conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare. Osserva il V. si lamenta, nel suo reclamo poi piu' volte precisato mediante memorie ed in udienza, dei divieti sopra descritti impostigli dall'istituto penitenziario con ordini di servizio che, ad avviso del reclamante, discendono direttamente dalla norma contenuta nell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f). ord.pen. Il reclamo dell'interessato trova spazio nell'ambito segnato dagli articoli 35-bis e 69 comma 6, lettera b,) ord. pen., per come formulati con decreto-legge 146/2013 poi convertito in legge 10/2014, ed infatti i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che, inosservanti di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di esecuzione, incidano in mbdo grave ed attuale su diritti della persona detenuta sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo decide con ordinanza reclamabile dinanzi al Tribunale di sorveglianza, ed eventualmente ricorribile per cassazione, avente carattere immediatamente vincolante per l'amministrazione, anche in pendenza di impugnazione alle predette a.g., in ragione delle finalita' di tutela urgente che l'art. 69, comma 6, lettera b), ord. pen. persegue e per come disposto in via generale dall'art 666, comma 7, codice procedura penale. Nel caso di specie l'interessato allega un pregiudizio grave e perdurante all'esercizio dei propri diritti a subire una pena non disumana ai sensi dell'art. 27 Cost., in condizioni di parita' di trattamento con le altre persone detenute presso il medesimo istituto penitenziario, seppur in sezioni diverse da quella a regime differenziato in cui si trova, ai sensi dell'art. 3 Cost., nonche' alla salute, dovendo accontentarsi del vitto somministratogli dall'amministrazione e non potendo invece acquistare cibi da cuocere o comunque cucinare quelli di cui gli e' autorizzato l'acquisto. Cio' gli impedisce di seguire la dieta alimentare di cui avrebbe bisogno per le proprie patologie, poi specificate nel corso dell'udienza mediante il deposito di documentazione pertinente, e consistenti in gastrite cronica, malattia da reflusso gastroesofageo e tendenza alla ipercolesterolemia, ma anche per mangiare cibi piu' sani ed ovviare cosi' ai deficit igienici che ha riscontrato nella distribuzione del vitto, che avviene con modalita' gravemente carenti, a suo modo di vedere, a causa del lungo percorso, senza le opportune cautele, che le pietanze preparate compiono dalle cucine alle stanze detentive. I diritti allegati, tutti per altro addirittura di rango costituzionale, sono ampiamente riconosciuti nell'ordinamento penitenziario, ed e' percio' doveroso per il magistrato di sorveglianza utilizzare le movenze procedimentali previste nel citato art. 35-bis, ord. pen. Ai fini istruttori e' stata richiesta alla casa circondariale di Terni una relazione circa le ragioni poste a base dei divieti sopra descritti. La Direzione dell'istituto penitenziario, con la nota fatta pervenire per l'odierna udienza, ha evidenziato che il divieto di cucinare cibi deriva dal punto M della circolare ministeriale emessa il 4 agosto 2009 GDAP 0286202/2009, che a sua volta discende dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), ord. pen. nella parte in cui vieta la cottura di cibi, e che percio' i conseguenti ordini di' servizio interni dispongono quanto puntualmente riferito anche dall'interessato. Ai detenuti in regime differenziato e' consentito l'uso di fornelli personali per il solo riscaldamento di liquidi e cibi gia' cotti, nonche' per la preparazione di bevande. Con successive note ministeriali, si prosegue, e' stato chiarito come possano essere acquistati a mod. 72 anche i generi alimentari precotti (si fa riferimento ad alcune tipologie di cibi surgelati o legumi cotti in confezioni di tetrapak partitamente indicati). Si ricorda, inoltre, che i detenuti che contravvengano al divieto di cottura dei cibi di cui e' comunque consentito l'acquisto vengono sanzionati disciplinarmente, circostanza accaduta anche in tempi recenti in un caso in cui due detenuti erano sorpresi nell'atto di cuocere delle castagne. Quanto ai detenuti ristretti presso le sezioni «comuni» e «alta sicurezza», la casa circondariale di Terni precisa che gli stessi possono acquistare al sopravvitto una ampia serie di generi vittuari da cucinare ed e' autorizzata la cottura di tutti i cibi consumabili anche crudi. Vengono tuttavia applicati limiti settimanali e mensili sulle spese, previsti in via generale, e si tiene conto che gli acquisti non eccedano in quantita', il fabbisogno individuale, secondo il disposto dell'art. 14, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000. Da un confronto tra l'elenco di generi alimentari di cui e' consentito l'acquisto al «sopravvitto» presso una sezione «media sicurezza» o «alta sicurezza»" della casa circondariale di Terni e il medesimo elenco redatto per la sezione a regime speciale, ove e' ristretto il reclamante, si evince come il secondo non contempli, a titolo esemplificativo, tutte le tipologie di carne (pollo, agnello, maiale ...), le verdure e i legumi che richiedono cottura, nonche' tutte le paste, il riso e i relativi condimenti. Dato atto dell'istruttoria documentale che e' stato necessario effettuare, occorre aggiungere che all'odierna udienza sono state ascoltate le posizioni delle parti presenti anche in ordine alla questione di legittimita' costituzionale che si ritiene necessario proporre. In particolare il pubblico ministero ha chiesto che la stessa non sia considerata rilevante, poiche' il reclamante non avrebbe provato documentalmente quali siano le necessita' dietetiche connesse alle patologie da cui afferma di essere affetto. La difesa ha insistito invece nel richiedere il promovimento da parte dell'a.g. scrivente, richiamandosi alle argomentazioni gia' formulate, pur atecnicamente, dal V. nella sua istanza, ed insistendo in particolare sul conflitto ritenuto tra l'art. 41-bis, ord. pen., comma 2-quater, lettera f), nella parte in cui impone all'amministrazione di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire ai detenuti in regime differenziato di cuocere cibi e gli articoli 3, 27 e 32 Cost. Occorre premettere alcune considerazioni per motivare innanzitutto in punto di rilevanza la rimessione alla Corte costituzionale. Non ignora lo scrivente magistrato di sorveglianza che, infatti, due...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT