n. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2016 -

TRIBUNALE DI MILANO Sezione VI Penale Nella persona del giudice dott. Alberto Carboni, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 di rimessione alla Corte costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 639, comma 2, del Codice penale nella parte in cui prevede che se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica, anche quando non vi e' stata violenza alla persona o minaccia ovvero quando il fatto non e' stato commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 del Codice penale, la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro anziche' la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila;

Nel procedimento penale a carico di: Domenico Di Giovanni, nato il 31 ottobre 1984 ad Anagni, residente in Milano in largo Caccia Dominioni n. 1, con domicilio dichiarato presso la propria residenza;

libero, presente difeso di fiducia dall'avv. Valerio Piccolo con studio in Milano, corso Concordia n. 8;

Imputato: 1) del delitto previsto e punito dagli articoli 81 e 639, comma 2 del Codice penale perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale autore della tag «YOT/YOTONE», deturpava e imbrattava beni immobili, ed in particolare apponeva con vernice non biodegradabile la tag «YOT/YOTONE» seguenti immobili: immobile sito in via Balilla fronte al numero civico 12 (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 0,30);

immobile sito in via Pezzotti sottopasso ferrovia (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva da determinare);

immobile sito in via Boifava all'altezza del numero civico 25 (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 0.60);

immobile sito in via Boeri all'altezza del numero civico 5 (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 3);

immobile sito in via Missaglia all'altezza del numero civico 13 (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 1,40);

immobile sito in via Missaglia per Boifava (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 0,70);

immobile sito in via Missaglia all'altezza del numero civico 15 (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 4,5);

immobile sito in via Boifava all'altezza del numero civico 25 (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 0,50);

immobile sito presso la fermata metropolitana di Romolo (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 2,5);

Commesso in Milano dal 2010 al 2012;

2) del delitto di cui agli articoli 81 e 635, comma primo del Codice penale per aver deteriorato mediante scritte indelebili, quale autore della tag «YOT/YOTONE», con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, i seguenti mezzi: vettura ferroviaria presso la stazione di Porta Genova (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 9);

vettura ferroviaria presso lo scalo Bovisa (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva da determinare);

vettura ferroviaria presso il deposito di Porta Genova (n. 1 tag approssimativamente della superficie complessiva di mq 7.5);

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su bene esposto per necessita' e consuetudine alla pubblica fede quali piazzali o depositi non custoditi, e comunque destinato a pubblico servizio e/o a pubblica utilita' (art. 635, comma secondo, n. 3, in relaz. all'art. 625, n. 7 del Codice penale);

Commesso in Milano dal 2006 al 2009;

Parti civili: Trenitalia s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore;

difesa di fiducia dall'avv. Emanuele Maschi, con studio in Milano, via Podgora n. 13;

Comune di Milano, nella persona del sindaco pro tempore;

difeso di fiducia dall'avv. Massimo Cali', domiciliato negli uffici dell'avvocatura comunale di Milano, via Guastalla n. 6;

Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 febbraio 2015 il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano ha citato a giudizio Domenico Di Giovanni per rispondere: 1) del reato previsto dall'art. 639, comma 2 del Codice penale, per aver deturpato e imbrattato numerosi beni immobili privati destinati ad uso abitativo apponendovi la scritta «yot/yotone» con vernice non biodegradabile;

2) del reato previsto dall'art. 635, commi 1 e 2, del Codice penale, per aver deteriorato alcune vetture ferroviarie apponendovi la scritta «yot/yotone» con vernice non biodegradabile...

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