n. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 2014 -

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione seconda civile La Consigliera Carla Santese, designata ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 89/01, nel procedimento iscritto a ruolo il 31 gennaio 2014 al n. 51/2014 V.G. Promosso da Salsano Pietro, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/b, presso lo studio degli Avv.ti Giovambattista Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Michele Dulvi Corcione, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine del ricorso, Ricorrente Contro Ministero della Giustizia. Ha emesso la seguente ordinanza Rilevato che: la parte istante ha chiesto equa riparazione ex art. 2 della L. 24 marzo 2001 per violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata il 4 novembre 1950, per non essere stato rispettato il termine ragionevole di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione stessa;

l'istanza di equa riparazione e' stata avanzata in relazione ad altro ricorso per equa riparazione proposto davanti alla Corte di Appello di Perugia con ricorso depositato in data 21.5.2010 (proc. n. 963/10 R.G.), definito da detta Corte con decreto n. 64/13, emesso in data 14.5.2012 e depositato in data 14.1.2013;

avverso detto decreto non e' stato proposto ricorso per cassazione;

a fondamento dell'istanza, il ricorrente ha dedotto l'irragionevole durata del giudizio di equa riparazione svoltosi presso la Corte di Appello di Perugia (due anni ed otto mesi), ritenendo che la durata "ragionevole" di un procedimento instaurato ai sensi della c.d. Legge Pinto non avrebbe dovuto, eccedere il termine di "due anni" per la durata complessiva nei due gradi presso la Corte di Appello e in Cassazione;

il ricorrente, precisando che, nel caso in esame (procedimento che si era articolato in un solo grado di giudizio), poteva considerarsi "ragionevole" un lasso di tempo di circa 12 mesi, ha dedotto una protrazione "irragionevole" dello stesso pari a 20 mesi, chiedendo, di conseguenza, il pagamento a suo favore della somma di euro 1.830,00 (di cui €

1000,00 per il primo anno di irragionevole durata ed i 10/12 di €

1000,00 pari ad €

830,00 per gli ulteriori dieci mesi) ovvero altro importo maggiore o minore ritenuto di giustizia e liquidato in via equitativa a titolo di equa riparazione, nonche', in subordine, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per contrasto dell'art. 2 comma 2-ter della Legge 89/2001 con Part. 117 Cost e con l'art. 6 par.1 CEDU nonche' con gli artt. 111...

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