n. 12 ORDINANZA 9 - 11 febbraio 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Padova nel procedimento vertente tra la Due Mondi srl e l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 2, con ordinanza del 1° marzo 2005, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che - nel corso di un giudizio di impugnazione dell'atto di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, adottato dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Padova 2 a carico di una societa' e del suo rappresentante legale, autore della accertata violazione, consistita nell'avere impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria - la Commissione tributaria provinciale di Padova, con ordinanza emessa il 1° marzo 2005 [pervenuta alla Corte solo in data 1° agosto 2014], ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 73;

che la norma censurata stabilisce che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione»;

che la Commissione rimettente ritiene che essa contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perche' determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento fra i datori di lavoro di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio...

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