n. 12 ORDINANZA 7 dicembre 2016- 13 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, promosso dal Giudice di pace di Grosseto nel procedimento vertente tra Studio Fabio Massimo Srl e Provincia di Grosseto con ordinanza del 28 ottobre 2015, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera. Ritenuto che il Giudice di pace di Grosseto, con ordinanza del 28 ottobre 2015, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) (di seguito: codice della strada), nel testo modificato dall'art. 2, comma 164, lettere a) e b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286;

che, secondo il giudice a quo, una societa' a responsabilita' limitata ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso il verbale di accertamento della Polizia provinciale di Grosseto, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, codice della strada, in quanto non aveva comunicato, senza giustificato motivo, i dati personali e della patente del conducente di un autoveicolo di sua proprieta', con il quale era stata commessa l'infrazione prevista dall'art. 142, comma 8, codice della strada;

che, a suo avviso, l'opponente ha chiesto l'annullamento del citato verbale, ascrivendo l'omissione ad un errore «dell'ente accertatore, laddove viene dato atto che dalla violazione suddetta consegue la sanzione: nessuna», mentre la costituita Provincia di Grosseto ha contestato la fondatezza di tale deduzione;

che il rimettente ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale...

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