n. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2018 -

TRIBUNALE DI GENOVA giudice dell'esecuzione Il Giudice, dott. Sergio Merlo, in sede di procedimento per incidente di esecuzione, iscritto in data 17 giugno 2017, su istanza del difensore di S.N. nato a il , a scioglimento della riserva di cui a verbale d'udienza 12 marzo 2018, ha emesso la seguente ordinanza: premesso che S.N. era imputato del seguente reato: violazione dell'art. 186-bis, comma 1, lettera a), comma 3, 2° periodo, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 perche' guidava in stato di ebbrezza con un valore accertato di tasso alcolemico di gr 1,96 per litro di sangue (si trattava di conducente nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di cat. B) con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna. Commesso in Genova, corso Solferino, il 15 settembre 2013 ore 3,30. Nel giudizio di cognizione, in data 11 gennaio 2016, l'imputato sottoscriveva il programma di messa alla prova con sospensione del procedimento per mesi sei e con la disposizione di «svolgere un lavoro di pubblica utilita' per tre volte la settimana, per un totale di 12 ore settimanali per tutto il periodo»;

durante tale periodo, dal 13 gennaio 2016 al 4 luglio 2016, l'imputato si dimostrava «serio, costante nell'impegno e puntuale», come riferito dalla responsabile del consorzio sociale presso il quale ha svolto la prova. Nel contempo proseguiva l'attivita' di studente universitario e, maturata l'intenzione di continuare il proprio impegno nel sociale, presentava domanda per il servizio civile nazionale. Conseguentemente, dopo il periodo di sospensione, perveniva fa relazione conclusiva redatta dall'U.E.P.E., da cui emergeva che il comportamento tenuto dall'imputato era stato «improntato al rispetto delle prescrizioni stabilite»;

la prova ebbe quindi esito positivo. Infine, il Tribunale di Genova, all'udienza del 16 settembre 2016, pronunciava sentenza ai sensi degli artt. 531 CPP, 168 ter CP e 464 septies CPP con cui dichiarava non doversi procedere in ordine al reato contestato in quanto estinto per esito positivo della messa alla prova. La sentenza veniva conseguentemente iscritta nel casellario giudiziale, come previsto dalla legge. Successivamente, S.N. provvedeva a richiedere il rilascio di predetto certificato generale uso privati, da esibire a fini lavorativi, e rilevava che, su di esso, era riportata l'iscrizione della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (v. la...

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