n. 118 ORDINANZA 23 marzo - 26 maggio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 360 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'assise d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di L.P., con ordinanza del 25 giugno 2015, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che, con ordinanza del 25 giugno 2015 (r.o. n. 245 del 2015), la Corte d'assise d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 360 del codice di procedura penale, «ove non prevede che le garanzie difensive approntate da detta norma riguardano le attivita' di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA»;

che il giudice rimettente premette di essere investito del giudizio di rinvio conseguente alla sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2014, che aveva annullato la sentenza della Prima Corte d'assise d'appello di Roma del 21 maggio 2013, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale relativa alla derubricazione in concorso anomalo, ai sensi dell'art. 116 del codice penale, dell'originaria contestazione di omicidio volontario;

che, in particolare, il giudice di legittimita', nel rinviare «per nuova valutazione sul punto» il processo alla Corte d'assise d'appello, aveva ritenuto utilizzabili, diversamente dal giudice di appello, gli accertamenti tecnici «disposti dalla Procura della Repubblica per la individuazione di tracce del DNA sui prelievi che i CC, previa ispezione disposta dalla stessa Procura sui luoghi teatro del delitto, avevano effettuato il 5 novembre 2012»;

che la difesa aveva «sollevato», tra l'altro, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 360 cod. proc. pen. «nella formulazione codificata dalla giurisprudenza di legittimita'», che limitava l'applicazione delle garanzie difensive previste dalla predetta norma «alle sole "valutazioni di laboratorio" su tracce genetiche escludendo dalle garanzie medesime la pregressa fase, "irripetibile" di raccolta ed asportazione delle tracce genetiche»;

che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che, poiche' non vi era contestazione sul fatto...

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