n. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 2017 -

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI il magistrato di sorveglianza Visto la proposta di aggravamento per trasgressione obblighi misura di sicurezza ex art. 231 c.p., relativa a V. P., nato a ...... il ...... Rilevato che con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24 febbraio 2015, il predetto veniva sottoposto alla liberta' vigilata per anni tre, in riferimento alla sent. Corte D'Appello Napoli del 15 luglio 2011, confluita in cumulo PG NA del 12 novembre 2014, con esecuzione dal 13 luglio 2015 e riesame al 13 luglio 2018;

Considerato che all'odierna udienza veniva fissato il procedimento per l'eventuale aggravamento della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 231 c.p.;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 203 c.p. e' socialmente pericolosa la persona che ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato ed e' probabile che ne commetta di nuovi;

tale qualita' si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., vale a dire: gravita' del reato commesso, intensita' del dolo, motivi a delinquere precedenti penali e giudiziari;

condotta del reo antecedente e susseguente al reato, condizioni di vita familiare e sociale;

nell'ambito del giudizio di riesame all'esito della sottoposizione alla misura di sicurezza, acquista particolare rilevanza la condotta osservata dal reo ed il rispetto degli obblighi imposti;

Rilevato che dall'espletata istruttoria e' emerso che il predetto annovera a suo carico numerosi precedenti per detenzione illegale di armi e munizioni continuato del 1991 e 1998;

appropriazione indebita del 1990;

ricettazione 1991: 416-bis dal 1994 al 2008 e che non risultano precedenti penali pendenti;

Preso atto che dalle informazioni in atti risultano reiterate violazioni della misura di sicurezza della liberta' vigilata in numerose occasioni non ottemperava all'obbligo di firma, fornendo asserite certificazioni mediche non comprovate (la piu' recente in data 11 aprile 2017);

piu' volte controllato con pregiudicati (15 febbraio 2017;

28 dicembre 2016;

19 maggio 2016;

16 maggio 2016;

4 aprile 2016);

Rilevato che a seguito delle molteplici violazioni il V. veniva diffidato al puntuale rispetto delle prescrizioni sia in data 18 settembre 2015 che in data 2 dicembre 2015;

Atteso che dall'istruttoria espletata emerge che il V. risulta essere persona di pessima condotta morale e civile, solito accompagnarsi a pregiudicati, persistendo nell'inottemperanza alle prescrizioni e agli obblighi derivanti dalla misura di sicurezza cui e' sottoposto e che non svolge alcuna attivita' lavorativa, circostanza questa, che fa presumere che il predetto tragga il suo sostentamento dalla commissione dei reati. Ancora che il V. continui a mantenere: «una condotta antigiuridica senza mostrare alcun senno di ravvedimento, piuttosto dando segni di una radicata inclinazione a delinquere ed a frequentare ambienti malavitosi strettamente legati alla criminalita' organizzata operante su questo rione Sanita'». (Cfr. P.S. San Carlo Arena del 19 maggio 2016). Rilevato che nel procedimento per l'aggravamento della misura di sicurezza della liberta' vigilata ex art. 231 c.p., fissato all'udienza odierna nei confronti di V. P., la difesa chiedeva l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca in sostituzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro. La domanda non puo' trovare accoglimento alla luce della normativa vigente. L'art. 231 c.p. testualmente prescrive che «... quando la persona in stato di liberta' vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice puo' aggiungere alla liberta' vigilata la cauzione di buona condotta. Avuto riguardo alla particolare gravita' della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione il giudice puo' sostituire alla liberta' vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario». Il giudice di cui all'articolo e' il Magistrato di sorveglianza che, alla luce della normativa vigente, ha competenza su tutte le misure di sicurezza, eccetto la confisca. E' evidente che gli aggravamenti indicati nella disposizione normativa non conseguono necessariamente alle trasgressioni commesse in costanza della liberta' vigilata, attesa la necessita' di una circostanziata valutazione della gravita' della violazione, ma resta altrettanto evidente che, laddove ritenuta la «particolare gravita' della trasgressione o il ripetersi della medesima», sussista la obbligatorieta' dell'applicazione della misura restrittiva, stante la discrezionalita' vincolata che caratterizza la giurisdizione di sorveglianza. Doveroso appare un brevissimo cenno storico. Tutto ha inizio dalla relazione del Guardasigilli Rocco del 1929 al Progetto preliminare del Codice di procedura penale: «Posto che il Progetto del Codice penale esige che l'esecuzione della pena detentiva sia vigilata dal giudice, il quale delibera circa le modalita' dell'isolamento diurno, l'ammissione al lavoro all'aperto, l'assegnazione a determinati stabilimenti di pena e da' parere sull'ammissione alla liberazione condizionale, era necessario stabilire quale debba essere questo giudice. Ora, tenuto conto che molte volte i condannati a pena detentiva non espiano la pena nel luogo in cui fu pronunziata la sentenza di condanna, non si potevano affidare le predette funzioni al giudice dell'esecuzione. Ho pensato percio' di istituire presso ciascun tribunale, e negli altri luoghi designati con decreto del...

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