n. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2018 -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA IL GIUDICE DI PACE Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Nel procedimento Rgnr n. 2456/2011 Rg.GdP 40/2016, premesso: che si procede penalmente nei confronti di C.S. nata a Campagna Lupia (VE) il / e C.A. nata a Dolo (VE) il /, per i fatti di cui alla seguente imputazione: dei reati p. e p. dagli articoli 81, 110, 594, 612, 582 del Codice penale perche' in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, offendevano l'onore e il decoro della sorella C.C. minacciando altresi' un male ingiusto dicendo: «sei una fallita ... paga la bolletta senno' ti spacco le gambe .. ho gia' chi ti tira un colpo in testa ...» e riferendosi a C.F. dicevano che lo avrebbero rinchiuso in un istituto per dementi, aggredendo sia C.C. tirandole i capelli e strattonandola con forza cosi' da procurarle lesioni personali consistite in «distorsione rachide cervicale e distorsione polso sinistro» giudicate guaribili in giorni 10 come da certificazione medica in atti, che C.F. procurandogli lesioni personali consistite in «infrazione capitello radiale» giudicate guaribili in giorni 15 come da certificato medico in atti. In Mestre in data 30 giugno 2011;

che la fattispecie di reato di cui al procedimento in oggetto riguarda il reato di ingiurie ex art. 594 codice penale (oltre ai reati di lesioni personali ex art. 582 codice penale e minacce ex art. 612 codice penale), che e' stato abrogato dall'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3°;

Considerato che il giudice procedente dubita della legittimita' costituzionale delle norme abrogative del suddetto reato di ingiuria;

tanto premesso il giudice remittente osserva quanto segue. 1 - Inquadramento normativo. L'oggetto del giudizio riguarda, tra gli altri, il reato di ingiuria previsto e punito dall'art. 594 codice penale. Tale reato e' stato abrogato dell'art. 1, lettera c), del decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 quale norma attuativa della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, art. 2, comma 3. Di tali norme abrogative il remittente dubita della legittimita' costituzionale. Il testo dell'art. 594 codice penale cosi' disponeva: «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di piu' persone». 1.1 - Nel procedimento avanti al Giudice di pace il suddetto reato era punito con la multa da euro 258,00 fino ad euro 2.582,00 ed era inserito nel Capo II, Titolo XII del Libro II del codice penale riguardante i delitti contro l'onore. L'onore costituisce uno dei beni fondamentali della persona umana riconosciuto tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, nei quali sono compresi il diritto alla vita, all'incolumita' fisica e alla liberta' personale. La stessa Corte costituzionale infatti lo annovera tra i beni e gli interessi inviolabili in quanto essenzialmente connessi con la persona umana (Corte costituzionale n. 86/1972 e n. 38/1973). Si tratta quindi di un bene giuridico ascritto nel rango dei diritti essenziali, assoluti, personali, non patrimoniali...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT