n. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 2016 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA Ufficio Esecuzioni Il giudice dott. Giulio Borella, Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Rilevato che il sottoscritto e' giudice dell'esecuzione immobiliare di cui in epigrafe;

Rilevato che, in data 20 agosto 2015, veniva nominato esperto per la stima degli immobili pignorati il geom. Valentino Scomazzon: Rilevato che l'esperto ha depositato la perizia in data 11 gennaio 2016;

Rilevato che, contestualmente, l'esperto ha depositato, ex art. 71 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, l'istanza di liquidazione del proprio compenso;

Rilevato che le attivita' dell'esperto e i contenuti della perizia di stima sono descritti dall'art. 173-bis d.a. c.p.c.;

Ritenuto che gli accertamenti ivi previsti debbono essere liquidati ex articoli 49 e ss decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e articoli 13-12 decreto ministeriale n. 182/2002, nonche', quanto agli accertamenti non previsti dal decreto ministeriale citato, neanche in via analogica, col metodo della liquidazione a vacazione ex art. 4 legge n. 319/1980;

Rilevato che sui criteri di liquidazione degli esperti stimatori e' recentemente intervenuto l'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., come introdotto dalla legge n. 132/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015, entrato in vigore il 21 agosto 2015, a mente del quale «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima»;

Solleva Eccezione di illegittimita' costituzionale della predetta disposizione, in quanto configgente con gli articoli 3, 36, 41, 97, nonche' in relazione all'art. 117 Cost., quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalita'/adeguatezza, quale principio generale dell'ordinamento comunitario di proporzionalita', sia nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto stimatore nominato ex art. 569 codice di procedura civile venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anziche' in base al valore di stima (come previsto dall'art. 13 decreto ministeriale n. 182/2002), sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima. Motivi 1 - Con riferimento al primo punto (liquidazione in base al valore di vendita), la norma e' innanzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto irragionevole. Ed infatti l'art. 568 codice di procedura civile detta i criteri per la determinazione del valore di vendita dell'immobile, valorizzando il ruolo dell'esperto, al quale indica alcune direttive da seguire nell'effettuazione della stima, prevedendo che «Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile e' determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma. Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali spese condominiali». La norma richiede dunque al giudice di determinare il prezzo in base al valore di mercato del bene (oltre che una serie di altri indici), che deve essere fornito dall'esperto, il quale dunque pure deve parametrare la propria stima non gia' al presumibile valore di realizzo del bene, bensi' in base al valore di mercato, con gli adattamenti richiesti dalla specificita' della vendita coattiva (es. decurtazioni per assenza di garanzia per vizi). Non si spiega quindi per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato. Deve tenersi presente del resto che i due valori e i metodi per il calcolo sono ben distinti nella dottrina dell'estimo, ove gli IVS (International Valuation Standards) distinguono nettamente tra valore di mercato del bene (calcolato sulla scorta del Market Approach, Income Approach e Cost Approach) e valore del bene in condizioni di vendita forzata, valore che viene calcolato sulla scorta di criteri ben differenti. In particolare il valore di vendita forzata e' definito come l'importo che si puo' ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene, entro un intervallo troppo bene perche' rispetti i tempi di commercializzazione richiesti dalla definizione del valore di mercato. La vendita forzata implica un prezzo derivante da una vendita avvenuta in circostanze straordinarie. Generalmente riflette un periodo di commercializzazione inadeguato, durante il quale il bene non e' stato esposto al mercato a sufficienza,;

a volte riflette la condizione di un venditore non intenzionato alla vendita e/o una vendita imposta o estorta (cfr Linee guida ABI A.1.5). Il valore di vendita forzata e' atteso essere minore del...

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