n. 110 SENTENZA 9 - 30 maggio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11-bis della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), e dell'art. 10, comma 3, della stessa legge regionale n. 22 del 2015, promossi dal Tribunale ordinario di Pisa con ordinanze del 1° giugno 2016 e del 22 maggio 2017, iscritte rispettivamente al n. 234 del registro ordinanze 2016 e al n. 152 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione della Provincia di Pisa, nonche' gli atti di intervento della Regione Toscana;

udito nella udienza pubblica del 9 maggio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Silvia Salvini per la Provincia di Pisa e Marcello Cecchetti per la Regione Toscana. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di due procedimenti civili, nei quali venivano analogamente in contestazione altrettanti provvedimenti adottati dalla Provincia di Pisa nell'esercizio di funzioni non fondamentali (in materia, rispettivamente, di rifiuti e di demanio idrico), oggetto di successivo trasferimento alla Regione Toscana in attuazione della previsione di cui all'art. 1, commi 89 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Tribunale ordinario di Pisa - al fine del decidere sull'eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva formulata dalla suddetta Provincia - ha sollevato, con due distinte ordinanze (r.o. n. 234 del 2016 e n. 152 del 2017), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», come modificata dalla successiva legge della Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), nella parte in cui detto art. 10, sub comma 3, stabilisce che «[s]ono esclusi dalla successione i procedimenti gia' avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la citta' metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarita' dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono». E cio' per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in ragione della illegittima ingerenza del legislatore regionale nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, «giurisdizione e norme processuali» (per di piu' in deroga al principio fissato dall'art. 1, comma 96, lettera c, della legge n. 56 del 2014, per cui «l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso [...]»), e con l'art. 3 Cost., stante il carattere discriminatorio della regolamentazione dei rapporti processuali pendenti adottata dalla Regione Toscana, rispetto a quella...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT