n. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 aprile 2016 -

TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione penale - rito monocratico Il giudice: letti gli atti di causa nel processo penale iscritto al n. 5020/14 R.G. Trib. - n. 21858 / 12 R.G.N.R. a carico di Posa Palma, nata ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 10 febbraio 1950, imputata dei delitti di cui agli articoli 392 e 635, secondo comma, n. 2 e n. 3 del codice penale, meglio descritti in rubrica, commessi in Acquaviva delle Fonti (Bari) il 28 novembre 2012;

rilevato che il presente processo viene chiamato all'odierna udienza;

Osserva: La legge 24 aprile 2014, n. 67 (deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) prevede, all'art. 2 che: «... 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3. 2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d'azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprieta' intellettuale e industriale ... (omissis) ...». Successivamente, con decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e' stato emesso il relativo provvedimento di attuazione, che all'art. 1 (Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni) cosi' recita: «1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si' applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. 3. La disposizione del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT