n. 11 SENTENZA 9 - 11 febbraio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze nel procedimento vertente tra F.G. e M.P., con ordinanza del 22 maggio 2013, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti l'atto di costituzione di F.G., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato Filippo Donati per F.G. e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un giudizio civile per scioglimento di matrimonio, l'adito Tribunale ordinario di Firenze ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione - ed ha, per cio', sollevato, con l'ordinanza in epigrafe - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nell'interpretazione, che assume consolidatasi in termini di diritto vivente, per cui, in presenza di una disparita' economica tra coniugi, «l'assegno divorzile [...] deve necessariamente garantire al coniuge economicamente piu' debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio». Ad avviso del rimettente, la norma, cosi' censurata si porrebbe, infatti, in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'assegno di divorzio, pur avendo una finalita' meramente assistenziale, finirebbe con l'attribuire l'obbligo di garantire per tutta la vita un tenore di vita agiato in favore del coniuge ritenuto economicamente piu' debole;

con l'art. 2 Cost., sotto il profilo del dovere di solidarieta', in quanto la tutela del coniuge debole non comporterebbe l'obbligo di consentire, ben oltre il contesto matrimoniale, il mantenimento delle medesime condizioni economiche godute durante lo stesso matrimonio;

con l'art. 29 Cost., in...

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