n. 11 SENTENZA 5 dicembre 2017- 30 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, nel procedimento vertente tra D. B. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell'11 aprile 2016, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 aprile 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per i dipendenti degli enti locali, la facolta' di riscattare il servizio prestato, per un periodo non inferiore a sei mesi, in qualita' di vice pretore reggente, prevista invece per i dipendenti statali dall'art. 14, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). 1.1.- Espone il giudice rimettente che D. B., dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, aveva inoltrato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) domanda di riscatto, nella misura di mesi quattro, del servizio non di ruolo prestato quale vice pretore reggente della Pretura di Donnas in Valle d'Aosta, nel triennio 1986-1988, e che detta domanda era stata respinta dall'INPS con provvedimento dell'8 giugno 2015. Precisa il rimettente che l'istanza era stata presentata dall'interessato in data 20 marzo 2015, al fine di poter rientrare nel regime pensionistico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 261 (Approvazione del Piano di riduzione della dotazione organica della Giunta regionale in applicazione dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 13/2014), e che l'INPS aveva motivato il rigetto affermando che «il periodo richiesto non e' riscattabile ai sensi delle norme vigenti per gli iscritti alla gestione previdenziale ex CPDEL, ne' e' ricongiungibile ai sensi della legge n. 1092/1973 poiche' non configurabile come rapporto di pubblico impiego». Contro il citato provvedimento l'interessato aveva proposto ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza e, formatosi il silenzio-rigetto per intervenuto decorso dei termini di legge, aveva quindi adito il giudice competente. Prosegue il rimettente rappresentando che nel giudizio principale il ricorrente aveva affermato l'applicabilita' nei suoi confronti, quale dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, del r.d.l. n. 680 del 1938, il cui art. 67, al primo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT