n. 11 SENTENZA 13 - 29 gennaio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania nel procedimento vertente tra F.C. e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ed altri, con ordinanza del 9 gennaio 2015, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2015. Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 9 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Il giudice a quo riferisce che nel giudizio principale e' impugnato il provvedimento del 19 ottobre 2012 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e provincia ha espresso parere negativo sull'istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla ricorrente - ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) - per un progetto di recupero abitativo di un sottotetto comportante la demolizione di volte interne al fabbricato. Nello stesso giudizio e' stato poi impugnato anche il consequenziale provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione comunale di Massa Lubrense competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il parere negativo della Soprintendenza e' motivato con la considerazione che l'intervento richiesto (ricadente in zona A del piano regolatore generale) non sarebbe conforme al Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, approvato con legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (di seguito: «PUT»), il quale all'art. 26 recita: «[e'] consentito l'uso dei solai in cemento armato, ferro o misti, in sostituzione di preesistenti solai in legno e mai in sostituzione di archi e volte in muratura». Il TAR rimettente - dopo aver passato in rassegna alcuni motivi di ricorso, a suo giudizio destituiti di fondamento - afferma di ritenere «astrattamente fondata» la prima censura, con la quale viene lamentato che illegittimamente la Soprintendenza avrebbe omesso di considerare che, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 6 della legge della Regione Campania n. 15 del 2000, ai fini del recupero dei sottotetti le prescrizioni del PUT possono essere derogate. L'art. 6 citato prevede che: «Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4, il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, puo' essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n. 17 e 27 giugno 1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, nonche' degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti». Il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT