n. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2017 -

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 24612 del 27 gennaio 2017, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 80 del 24 gennaio 2017, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K - pec: renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - pec: stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64M47 D548L - pec: cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 2 dicembre 2016, nonche' dell'art. 1, commi da 633 a 636, e dell'art. 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 del 2 dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili». Inoltre, nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 21 dicembre 2016 e' stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». L'art. 7 (Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate), comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016, introduce nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori», una nuova disposizione (art. 5-octies), con la quale si riaprono i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria, gia' prevista dall'art. 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», che aveva a sua volta introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 disposizioni per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (articoli da 5-quater a 5-septies). La nuova «voluntary disclosure» trova applicazione, in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, sia per l'emersione di attivita' estere (art. 5-octies, commi 1 e 2, decreto-legge n. 167/1990), sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali (art. 5-octies, comma 3, decreto-legge n. 167/1990), purche' le violazioni sanabili siano quelle commesse sino al 30 settembre 2016. La norma definisce nel dettaglio gli aspetti applicativi e procedurali, tra i quali si evidenzia che - rispetto alla «voluntary disclosure» disciplinata nel 2014 (nella quale era prevista la domanda del contribuente all'Amministrazione finanziaria ed il conseguente avviso di accertamento o invito all'adesione spontanea da parte dell'Agenzia delle entrate) - quella introdotta nel 2016 prevede che sia il contribuente a presentare istanza (entro 31 luglio 2017) e, spontaneamente, a versare in un'unica soluzione o in un massimo di tre rate il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi interessi e sanzioni (entro il 30 settembre 2017). Il versamento delle somme dovute comporta effetti analoghi di quelli della precedente «voluntary disclosure», sia sotto il profilo penale, sia sotto quello sanzionatorio amministrativo. La norma si completa con le disposizioni relative alle conseguenze per il mancato...

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