n. 11 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2014 -

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione seconda civile La Consigliera Carla Santese, designata ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 89/01 con provvedimento in data 10 aprile 2014 nel procedimento iscritto a ruolo il 19 marzo 2014 al n. 159/14 V.G. Promosso da Matta Gian Paolo, Sticco Domenico, Ballarin Pietro, Conte Raffaele, Mangiola Nunzio e Castronuovo Gennaro, tutti elettivamente domiciliati in Firenze, via XX Settembre n. 60, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ghelli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Coronas ed Umberto Coronas in forza di procura speciale in calce al ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, Ricorrenti;

Contro Ministero della Giustizia. Ha emesso la seguente ordinanza Rilevato che: la parte istante ha chiesto equa riparazione ex art. 2 della L. 24 marzo 2001 per violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata il 4 novembre 1950, per non essere stato rispettato il termine ragionevole di cui all'ad. 6 paragrafo 1 della Convenzione stessa;

l'istanza di equa riparazione e' stata avanzata in relazione ad altro ricorso per equa riparazione proposto dapprima alla Corte di Appello di Roma con ricorso n. 6837/08 r.g.v.g. del 23.5.2008 e, successivamente, a seguito dell'emissione del decreto di incompetenza del 20.92010, riassunto innanzi alla Corte di Appello di Perugia con ricorso depositato in data 26.10.2010 ed iscritto al n. 4032/10 r.g.v.g., definito da detta Corte con decreto di accoglimento n. 426/13, emesso in data 12.3.2013 e depositato in data 12.3.2013;

avverso detto decreto non e' stato proposto ricorso per cassazione;

a fondamento dell'istanza, i ricorrenti hanno dedotto l'irragionevole durata del giudizio di equa riparazione svoltosi presso le Corti di Appello di Roma e di Perugia (quattro anni, otto mesi e 15 giorni), ritenendo che la durata "ragionevole" di un procedimento instaurato ai sensi della c.d. Legge Pinto non avrebbe dovuto eccedere il termine di "due anni" per la durata complessiva nei due gradi presso la Corte di Appello e in Cassazione;

i ricorrenti, precisando che, nel caso in esame (procedimento che si era articolato in un solo grado di giudizio), poteva considerarsi "ragionevole" un lasso di tempo di circa 12 mesi, ha dedotto una protrazione "irragionevole" dello stesso pari a 3 anni ed 8 mesi, chiedendo, di conseguenza, il pagamento a loro favore della somma di euro 3.250,00 ovvero altro importo maggiore o minore ritenuto di...

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