n. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2016 -

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Sezione lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, cosi' composta: 1. dott. Emilio Sirianni, Presidente;

  1. dott.ssa Barbara Fatale, Consigliere relatore;

  2. dott. Giovanni Filocamo, Consigliere, nella causa in grado di appello iscritta, al numero 54 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013 e vertente tra Regione Calabria, in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Manna Massimiliano, appellante, e Guerra Antonietta, con l'avv. Pitaro Giuseppe, appellato, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge regionale Calabria n. 19/1999, cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, legge regionale n. 22/2007;

Fatto e diritto Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, Guerra Antonietta esponeva: di essere stata assunta dall'Associazione di Divulgazione Agricola «Argessa Cia» con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° marzo 2000;

che tale Associazione si e' sciolta;

di avere diritto, in base al disposto di cui all'art. 10 della legge regionale n. 19/1999, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 22/2007, ad essere assunta alle dipendenze della Regione Calabria. Costituitasi, la Regione Calabria ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come tale disposizione legislativa sia in aperto contrasto con la normativa regolante l'accesso al pubblico impiego perche' l'eventuale assunzione comporterebbe il transito dal settore privato a quello pubblico senza l'espletamento di un pubblico concorso, cosi' come previsto dall'art. 97 della Costituzione. Al termine del giudizio, il Tribunale di Catanzaro, rilevando come l'art. 42, comma 4, legge regionale n. 15/2008 abbia fornito alla norma in questione la seguente interpretazione autentica: «in assenza di una associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel medesimo rapporto subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria», ed evidenziando la circostanza che la ricorrente sia stata assunta non a seguito di una mera selezione ma di un vero e proprio concorso assimilabile ad un concorso pubblico, ha disposto il subentro della Regione Calabria nel pregresso rapporto di lavoro, rimarcando, inoltre, come la Regione gia' finanziasse direttamente l'associazione nelle spese per i dipendenti, in quanto, pur essendo di natura privatistica, essa realizzava le finalita' di cui all'art. 11 della legge regionale n. 19/1999, ossia compiti istituzionali della Regione. Avverso tale sentenza promuove appello la Regione Calabria, insistendo sull'illegittimita' della normativa de qua, in palese contrasto, con il disposto di cui all'art. 97 della Costituzione. La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti di causa e sentito il relatore, ha ritenuto necessario invitare le parti ad interloquire sulla legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge regionale n. 19/1999 cosi' come modificato dalla legge regionale n. 22/2007, sotto il profilo della conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 97 e 117 della Costituzione. Nel dettaglio, al fine di delibare circa la sussistenza del diritto della sig.ra Guerra a proseguire con la Regione Calabria il rapporto di lavoro in essere con la disciolta associazione di divulgazione agricola, occorre procedere alla disamina delle seguenti disposizioni: art. 10, legge regionale Calabria n. 19/1999 cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, legge regionale n. 22/2007;

art. 42, comma 4, legge regionale Calabria n. 15/2008;

art. 1, legge regionale Calabria n. 58/2012. L'art. 10, legge regionale n. 19/1999 cosi' come modificato dall'art. 13, comma 1, legge regionale n. 22/2007 prevede che «Nel caso di volontario scioglimento di una o di tutte le associazioni di divulgazione agricola il personale, unitamente alle attrezzature delle UDA di competenza, e' assegnato ad altra associazione di divulgazione agricola in grado di proseguire l'attivita' che ne abbia fatto specifica richiesta, oppure rientra nella competenza gestionale della Regione Calabria». L'art. 42, comma 4, legge regionale n. 15/2008 prevede che «L'articolo 10, comma 2, della legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, cosi' come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, s'interpreta nel senso che, in assenza di un'associazione di divulgazione agricola disponibile a proseguire il rapporto con il personale di cui alla medesima norma, nel rapporto medesimo subentra, ai medesimi termini e condizioni, la Regione Calabria, ferma restando la possibilita' in futuro di un successivo passaggio ad un'associazione, che dovesse manifestare nel prosieguo la...

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