n. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2017 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO (Sezione Lavoro) I Con ricorso ai sensi dell'art. 28, legge n. 300/1970, CGIL - Funzione Pubblica di Torino chiedeva all'adito Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro - previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' del combinato disposto dell'art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 e degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 per violazione degli articoli 2, 3, 18, 39 Cost. nonche' degli articoli 117 Cost. e art. 11 e 14 CEDU, 5 e G della Carta sociale Europea, in relazione alla avvenuta privazione dei diritti sindacali dei lavoratori appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato transitati dal 1° gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri Ruolo forestale - accertarsi e dichiararsi l'antisindacalita' del comportamento tenuto dal convenuto Ministero della difesa, cosi' come descritto in ricorso, ed ordinarsi di farne cessare gli effetti consentendo: a) lo svolgimento di assemblea sindacale con il medesimo ordine del giorno dichiarato nella richiesta 31 luglio 2017;

  1. l'adesione dei lavoratori interessati all'organizzazione sindacale ricorrente, previa assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire i diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Torino transitati all'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017 anche nella pendenza del procedimento di legittimita' costituzionale avanti la Corte costituzionale. II Il convenuto Ministero della difesa si e' costituito in giudizio, coli il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, al fine di resistere alle avversarie domande, depositando in modalita' telematica memoria difensiva alla quale e' acclusa relazione n. 58 dell'8-10 novembre 2017 dell'Arma dei Carabinieri - Comando generale - I reparto. III All'esito della discussione del ricorso (presente il solo difensore della parte ricorrente), si provvede con separata ordinanza - previa affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario nella controversia in esame, conformemente all'orientamento espresso da Cass., S.U. 9/2/2015 n. 2359 - sull'istanza del ricorrente volta all'assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire i diritti sindacali dei lavoratori ex Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Torino transitati all'Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, nella pendenza del procedimento di legittimita' costituzionale avanti la Corte costituzionale. Con la medesima ordinanza, e' dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 7 e 14, decreto legislativo n. 177/2016 e art. 1475, comma 2, decreto legislativo n. 66/2010 per asserito contrasto con gli arti. 2, 3, 18 comma 1, 39 Cost., nella parte in cui precludono ai lavoratori dell'ex Corpo Forestale dello Stato transitati all'Arma dei Carabinieri di continuare a godere dei diritti di associazione e riunione sindacale perduti a far data dal 1° gennaio 2017. IV Si reputa, al contrario, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 66/2010 per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 della...

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