n. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2017 -

TRIBUNALE DI BRESCIA Terza sezione penale e del riesame Composto dai signori: dott. Michele Mocciola, Presidente;

dott. Andrea Guerrerio, giudice relatore;

dott. Alessandra Di Fazio, giudice, riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di riesame pervenuta in data 7 luglio 2016 dalla difesa di M. A. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo del 25 giugno 2016 (depositata il 30 giugno 2016) di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per delitti di furto aggravato in abitazione, possesso di segni distintivi contraffatti ed associazione per delinquere;

Pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, IV sez., 29 novembre 2016, n. 55272;

premesso che gli atti sono pervenuti a questo Ufficio in data 19 gennaio 2017 sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 31 gennaio 2017, Osserva Con ordinanza 25 giugno 2016 (depositata il 30 giugno 2016), il giudice per le indagini preliminari di Bergamo, in rinnovazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Pavia dell'8 giugno 2016 (dichiaratosi incompetente per alcuni delitti contestati), applicava a M. la massima misura cautelare ritenendolo gravemente indiziato di plurimi delitti contro il patrimonio commessi in concorso con D. A., S. G. e C. A., nei giorni 21 e 22 ottobre 9015 nelle province di Bergamo, Cremona e Brescia (capi B43, C6, D11, E11, E12, E13, I1, I2, G1 - rectius H1, G2, rectius H2) e del delitto di associazione per delinquere (capo A). Stimava sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe. In relazione a tutti i delitti di cui sopra, i tre coindagati di M. D., S. e C. - venivano fermati giorno 22 ottobre 2015 a bordo dell'autovettura e nei pressi dell'abitazione di D. venendo ritrovati in possesso di parte della refurtiva denunciata dalle persone offese;

in quell'occasione un quarto uomo, poi identificato dalla p.g. in M. A., riusciva a scappare. Con ordinanza 12 luglio 2016 questo Tribunale, adito in sede di riesame annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo ritenendo l'ordinanza viziata da mancanza di autonoma valutazione. In particolare si evidenziava come il giudice per le indagini preliminari orobico - giudice naturale poiche' territorialmente competente - avesse replicato in toto la motivazione del giudice per le indagini preliminari pavese, senza che fossero aggiunte valutazioni autonome. Con sentenza n. 55272/2016, la quarta sezione della Corte di cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame. La Corte premetteva che l'introduzione del concetto di autonoma valutazione (introdotto dalla legge n. 47/2015) non veniva ad aggiungere un nuovo requisito a quelli preesistenti e fissati nell'art. 292 codice di procedura penale, ma si limitava a confermare l'orientamento consolidato di legittimita' secondo cui e' comunque necessario che il provvedimento cautelare abbia i fondamentali contenuti informativi e dimostri «l'effettiva valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione». La sentenza precisava quindi come, in caso di rinnovazione dell'ordinanza ex art. 27 codice di procedura penale, il giudice competente puo' «motivare facendo rinvio alle valutazioni gia' espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo;

nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare per relationem con riferimento all'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente [...]e cio' sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice incompetente, sia in funzione della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero». Concludeva, citando giurisprudenza analoga e ritenendo pertanto non affetto da nullita' «il provvedimento che riproduce sostanzialmente l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata». Pertanto annullava l'ordinanza di questo Tribunale e rinviava per nuovo esame della vicenda cautelare. Ad abundantiam va notato come la sentenza in argomento venga a collocarsi in un solco di pronunce di legittimita' con contenuti del tutto analoghi, di talche' puo' altresi' affermarsi che la stessa sia parte del c.d. diritto vivente;

ed invero la Corte di cassazione, anche a seguito della novella legislativa n. 47/2015, ha piu' volte affermato la praticabilita', nei casi di ordinanze pronunciate in rinnovazione ex art. 27 codice di procedura penale, per il giudice naturale (ossia per il giudice competente) di «motivare facendo rinvio alle valutazioni gia' espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo» (Cass., II, 2 febbraio 2016, n. 11460;

analogamente, ante riforma, Cassazione, III, 29 gennaio 2015, n. 20568 e Cassazione, II, 28 gennaio 2015, n. 6358). All'odierna udienza camerale, regolarmente instaurato il contraddittorio, il difensore di M. chiedeva annullamento della misura per difetto dei gravi indizi. Ritiene il Collegio che il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento, principio chiaramente vincolante per questo Tribunale in sede di rinvio (ex art. 627 c.p.p.), contrasti con plurimi articoli della Carta costituzionale, motivo per cui -sussistendo i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - il procedimento cautelare viene sospeso con rimessione degli atti alla Consulta. Il principio formulato nella sentenza della Corte di legittimita' interviene in una vicenda particolare, ossia a seguito dell'ordinanza con cui questo Tribunale aveva annullato - ex articoli 292, 309 codice di procedura penale - l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo di applicazione della misura cautelare massima a M. A. L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Bergamo, nello specifico, aveva «rinnovato» l'analoga ordinanza cautelare pronunciata dal giudice per le indagini preliminari di Pavia nei venti giorni antecedenti, provvedimento - quest'ultimo - che si concludeva con dichiarazione di incompetenza per territorio in favore dell'a.g. bergamasca e che, pertanto, presentava efficacia interinale e limitata (venti giorni, secondo quanto indicato dall'art. 27 c.p.p.). La Corte, richiamando un'interpretazione di legittimita' pressoche' consolidata, ha premesso come le modifiche introdotte con la legge n. 47/2015 non hanno carattere innovativo ma confermativo di un orientamento maggioritario secondo cui il Tribunale del riesame «non puo' mai - nonostante i propri poteri di integrazione - completare quella ordinanza di custodia cautelare la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una attivita' di "autonoma valutazione"». Tale principio (condiviso da questo Collegio) e' stato, poi, declinato con specifico riferimento alla vicenda che qui occupa affermandosi, in maniera nitida e non equivoca, il seguente - ulteriore - principio di diritto: «non e' affitto da nullita' il provvedimento che riproduce sostanzialmente l'ordinanza emessa dal giudice territorialmente incompetente, qualora la motivazione di quest'ultima risulti congrua rispetto all'iter logico seguito per pervenire...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT