n. 104 ORDINANZA 13 maggio - 5 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro nel procedimento penale a carico di G.M. con ordinanza del 24 giugno 2014, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto che, con ordinanza del 24 giugno 2014 (r.o. n. 245 del 2014), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro ha proposto, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di eta' superiore ai sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che, per le difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta', necessiti della costante presenza della madre medesima;

che il rimettente riferisce di essere investito dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, o di sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, proposta nell'interesse di persona cui si contesta il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, in rapporto ad una organizzazione criminale di tipo mafioso;

che il giudice a quo precisa trattarsi della madre di una bambina di eta' (lievemente) superiore ai sei anni, sottoposta a cure di natura cardiologica, portatrice di disabilita' fisica e di invalidita' civile accertata dall'INPS, con «difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' - indennita' di frequenza», e che anche il padre della bambina e' ristretto in carcere, a titolo di esecuzione d'una pena detentiva, con scadenza al momento fissata per il 2024;

che, in via preliminare, rileva il rimettente come, stante il titolo del reato contestato, non sarebbero applicabili misure diverse dalla custodia in carcere (comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.), e che solo la carenza assoluta di esigenze di cautela potrebbe legittimare la rinuncia al trattamento restrittivo nei confronti dell'interessata;

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