n. 103 ORDINANZA 29 aprile - 5 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro nel procedimento penale a carico di P.V. con ordinanza dell'11 gennaio 2014, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza dell'11 gennaio 2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', con riferimento ai casi di «concorso esterno» nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;

che il giudice a quo premette di essere investito dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, proposta da una persona sottoposta ad indagini per il delitto di associazione di tipo mafioso, quale «concorrente esterno» ad essa;

che all'accoglimento della questione osterebbe la norma censurata, che impone di applicare la custodia cautelare in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per una serie di delitti, tra cui quello previsto dall'art. 416-bis cod. pen., salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari: donde la rilevanza della questione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva come la Corte costituzionale, con una serie di dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, abbia ridisegnato i confini della presunzione in materia cautelare sancita dall'art. 275, comma 3, cod...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT