n. 101 ORDINANZA 4 aprile - 10 maggio 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 settembre 2015, relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Calderoli nei confronti dell'onorevole Cecile Kashetu Kyenge, promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo, con ordinanza-ricorso notificata il 27 giugno 2016, depositata in cancelleria il 28 giugno 2016 ed iscritta al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di merito. Visti l'atto di costituzione del Senato della Repubblica e l'atto d'intervento di Roberto Calderoli, fuori termine;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2017 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per Roberto Calderoli e Francesco Saverio Bertolini per il Senato della Repubblica. Ritenuto che, con ordinanza-ricorso depositata il 29 gennaio 2016 (d'ora in avanti: ricorso), il Tribunale ordinario di Bergamo ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica di affermare, con deliberazione del 16 settembre 2015 (atti Senato, Doc. IV-ter, n. 4), che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Calderoli nei confronti dell'onorevole Cecile Kashetu Kyenge, all'epoca dei fatti Ministro per l'integrazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, come tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e di annullare conseguentemente la predetta deliberazione del Senato della Repubblica;

che il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 139 del 2016;

che, a seguito di essa, il Tribunale ordinario di Bergamo ha notificato il ricorso e l'ordinanza al Senato della Repubblica il 27 giugno 2016 ed il successivo 28 giugno ha depositato tali atti con la prova dell'avvenuta notificazione;

che, in questa fase del giudizio, si e' costituito, l'11 agosto 2016, il Senato della Repubblica, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile;

che, infatti, il resistente rileva che il ricorso e l'ordinanza gli sono stati notificati a mezzo della polizia giudiziaria e, dunque, tramite un soggetto che sarebbe totalmente privo del potere di procedere alle notificazioni degli atti in materia civile, le cui forme si applicano nei procedimenti dinanzi la Corte...

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