n. 101 ORDINANZA 25 febbraio - 5 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'intera disciplina di cui ai Capi I e II del Titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e dell'art. 52, comma 1, del medesimo decreto legislativo, promossi dal Tribunale ordinario di Trapani con due ordinanze del 9 aprile 2014, iscritte ai nn. 178 e 179 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di P.F., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l'avvocato Marco Siragusa per P.F. e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, depositate il 9 aprile 2014, il Tribunale ordinario di Trapani, sezione misure di prevenzione, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) in via principale, «dell'intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro» del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

  1. in subordine, dell'art. 52, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui restringe la tutela dei terzi creditori, nel caso di confisca disposta all'esito di un procedimento di prevenzione, ai soli titolari di diritti di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, «cosi' escludendo i crediti dimostrabili con criteri meno rigidi di quelli previsti dall'art. 2704 [del codice civile], ma comunque idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito e della sua anteriorita' al sequestro», per contrasto con agli artt. 3, 24 e 41 Cost.;

che il giudice a quo premette di essere investito delle opposizioni proposte da alcuni creditori avverso i provvedimenti di esclusione dallo stato passivo, emessi nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti nei confronti di due societa' a responsabilita' limitata, le cui quote e il cui intero patrimonio aziendale erano stati oggetto di sequestro e di successiva confisca per finalita' di prevenzione: procedimento disciplinato dagli artt. 57 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011;

che, in larga parte dei casi, il rigetto dell'istanza di ammissione al passivo era stato motivato dal giudice delegato con il rilievo che i diritti di credito degli istanti, quasi tutti appartenenti alla categoria dei «fornitori», non risultavano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, cosi' come richiesto dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011: requisito, questo, da apprezzare alla stregua delle generali previsioni dell'art. 2704 cod. civ.;

che vari creditori opponenti avevano chiesto di provare il loro credito con documenti o prove testimoniali, nonche' con le scritture contabili proprie e della societa' colpita dal provvedimento ablativo;

che, cio' premesso, il Tribunale osserva come, nel vigore della previgente disciplina dettata dagli artt. 2-ter e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), fosse «ius receptum» che la tutela prefigurata da tale legge a favore dei terzi aventi un diritto reale sul bene oggetto di confisca non si estendeva ai titolari di diritti di credito, salvo che si trattasse di creditori ipotecari;

che «nella prassi», peraltro, nel caso di confisca di un'azienda, venivano tutelati anche i creditori aziendali di buona fede, sul presupposto che l'azienda...

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